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Sentenza

Sentenza n. 701/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento: del decreto prot. n. K10/1108926 del 3.9.2025 della Prefettura di -OMISSIS-, con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 8.12.2022; e per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la cittadinanza italiana;

Giustizia amministrativa202600011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio che ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza italiana per mancanza del requisito reddituale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio del 3 settembre 2025, relativo all'istanza di cittadinanza italiana per naturalizzazione presentata l'8 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992. Ha dedotto eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo di essere titolare di un'azienda agricola costituita nel 2017 e di avere un fatturato superiore ai parametri reddituali minimi. A sostegno ha prodotto i modelli IVA e ha affermato che il reddito dovesse essere calcolato secondo il criterio dei ricavi meno i costi.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima l'inammissibilità dell'istanza. Il requisito reddituale per la cittadinanza non riguarda soltanto il volume d'affari, ma richiede la dimostrazione di adeguati mezzi economici di sostentamento, del regolare adempimento degli obblighi fiscali e della stabilità e continuità del reddito, da mantenere sino al giuramento. L'Amministrazione può utilizzare parametri minimi predeterminati per verificare l'autosufficienza economica. I soli modelli IVA documentano il volume d'affari ai fini dell'IVA, ma non il reddito imponibile ai fini IRPEF: non consentono quindi di determinare il reddito complessivo, l'imponibile personale, i costi deducibili e le ulteriori componenti reddituali. La carenza della documentazione reddituale giustificava pertanto l'inammissibilità dell'istanza. È stata riconosciuta la possibilità di presentare una nuova istanza corredata da idonea documentazione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione.

  • art. 1, comma 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362

    È richiamato quale fondamento del requisito documentale relativo alla dichiarazione dei redditi dell'ultimo triennio.

  • art. 4, comma 7, d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572

    Impone, secondo il giudice, la permanenza del requisito reddituale fino al momento del giuramento.

  • d.m. 22 novembre 1994

    Prescrive la produzione della dichiarazione dei redditi dell'ultimo triennio nell'ambito della verifica della situazione reddituale.

  • art. 3 d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito in l. 25 gennaio 1990, n. 8

    È assunto dall'Amministrazione quale parametro per la determinazione ex ante della soglia minima indicativa dell'autosufficienza economica.

  • art. 2, comma 15, l. 28 dicembre 1995, n. 549

    È richiamato quale conferma del parametro reddituale utilizzato dall'Amministrazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, il requisito reddituale comprende la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento, il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la capacità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale.
  • La verifica del requisito reddituale deve considerare non soltanto il reddito maturato al momento della domanda, ma anche la sua stabilità e continuità successiva, fino al momento del giuramento.
  • Il volume d'affari risultante dai modelli IVA non dimostra, di per sé, il reddito imponibile personale ai fini IRPEF, poiché non consente di considerare costi deducibili e ulteriori componenti reddituali; pertanto, la produzione dei soli modelli IVA è insufficiente a provare il requisito reddituale per la cittadinanza.
  • L'Amministrazione può predeterminare parametri minimi di reddito per verificare l'autosufficienza economica del richiedente, purché tali parametri siano utilizzati per accertare la concreta adeguatezza e continuità dei mezzi di sostentamento.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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