Sentenza n. 1416/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4528/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.10.2024, e notificata il 18.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4528/2024, relativa all'attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero alla sentenza civile passata in giudicato, che aveva condannato l'amministrazione ad attribuirle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno dei tre anni scolastici, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto. Ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta. La ricorrente ha prodotto copia asseverata della sentenza, attestazione del passaggio in giudicato e prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione. Le spese del giudizio civile, distratte in favore dei difensori antistatari, non erano oggetto dell'ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il titolo esecutivo, il passaggio in giudicato, la sua notificazione e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha rilevato che l'inottemperanza del Ministero era rimasta incontestata e che erano incontestati anche l'an e il quantum del credito. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione secondo quanto stabilito dal giudice civile. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. L'incarico commissariale è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'ufficio e quindi non remunerato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
"esecuzione del giudicato"
Fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Il ricorso per l'esecuzione di un titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico oggetto della sentenza civile da eseguire.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È stato richiamato dal titolo esecutivo per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione del beneficio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, la produzione della sentenza passata in giudicato, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione del titolo consente di verificare i presupposti formali dell'azione, incluso il rispetto del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti della PA.
- Quando l'amministrazione non contesta l'allegata mancata esecuzione del giudicato e non fornisce indicazioni sull'adempimento, l'inottemperanza può essere ritenuta incontestata dal giudice.
- Se il giudicato civile stabilisce in modo determinato sia l'esistenza sia l'importo del credito nei confronti dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione specifica del comando giudiziale, fissando un termine per l'adempimento e imponendo il pagamento delle somme accessorie già riconosciute dal titolo.
- In caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri, il termine per l'intervento sostitutivo e la facoltà di delega.
- L'attività del commissario ad acta può essere qualificata come adempimento connesso ai doveri d'istituto e, in tale ipotesi, non comporta la liquidazione di un compenso.
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