Cassazione Penale, Sentenza n. 13458/2022 del 07/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto di conferma della confisca sostenendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al d.lgs. 159/2011: hanno contestato l'assenza di correlazione temporale tra il periodo di pericolosita sociale accertato (ultimi reati del 2008 per Giuseppe e del 2014 per Davide) e gli acquisti contestati effettuati in anni successivi (2010, 2015-2018). Hanno inoltre dedotto che gli acquisti sarebbero stati finanziati con redditi da lavoro legittimo (impiego presso la cooperativa sociale Serenita) o mediante finanziamenti, non con proventi illeciti.
La decisione
Il giudice ha rigettato i ricorsi. Pur riconoscendo che molte acquisizioni sono avvenute dopo il periodo in cui il Tribunale aveva accertato la pericolosita sociale, la Corte ha ritenuto legittima la confisca alla luce di una ricostruzione patrimoniale che ha evidenziato forte sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni, saldi familiari complessivamente negativi, lacune documentali (es. costi di costruzione non dimostrati) e indicazioni di alienazione e reinvestimento di cespiti precedenti ritenuti frutto di attività illecita. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette la confisca di beni acquistati dopo il periodo di pericolosita quando vi siano indici specifici e un arco temporale contenuto che dimostrino la diretta derivazione delle acquisizioni da provvista accumulata in costanza di pericolosita. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1, lett. b; art. 4, lett. c; art. 24, comma 1; art. 26, comma 2
La pericolosita sociale ai sensi dell'art. 1 lett. b e la disciplina di confisca dell'art. 24 determinano il perimetro temporale degli acquisti suscettibili di ablazione; tuttavia l'art. 24 permette anche di colpire acquisti successivi se esistono elementi probatori che dimostrino la diretta derivazione dagli accantonamenti formatisi in costanza di pericolosita
Sezioni Unite, sent. n. 4880 del 26 giugno 2014
Principio secondo cui la pericolosita sociale fissa il periodo temporale rilevante per la confisca; funge da parametro ma non esclude in assoluto acquisizioni successive se dimostrata la connessione causale
Cassazione, Sez. 1, sent. n. 12329 del 14 febbraio 2020
Conferma la possibilita di estendere la confisca a beni acquistati dopo il periodo di pericolosita quando ricorrano molteplici indici fattuali che provino l'origine illecita della provvista e purché l'arco temporale sia contenuto
Cassazione, Sez. 1, sent. n. 27366 del 28 gennaio 2021
Ribadisce che la verifica della pericolosita e del suo arco temporale deve fondarsi su concreto apprezzamento di condotte di reato corrispondenti al tipo criminologico applicato
Cassazione, Sez. 6, sent. n. 1265 del 3 aprile 1995
Stabilisce che l'accertamento della sproporzione e della provenienza illecita deve essere effettuato sul complesso dei movimenti patrimoniali e non in modo atomistico
Cassazione, Sez. 6, sent. n. 31634 del 17 maggio 2017
Conferma il principio della valutazione globale del patrimonio e dei movimenti nel periodo sospetto per individuare la provenienza illecita della provvista
Massime di principio
- La pericolosita sociale definisce il periodo temporale di riferimento per la confisca, ma non esclude automaticamente beni acquistati successivamente se vi sono elementi che dimostrino la diretta derivazione da provvista accumulata in costanza di pericolosita
- La prova della provenienza illecita delle risorse richiede una ricostruzione patrimoniale globale del nucleo familiare nel periodo sospetto; confronti isolati sugli acquisti singoli sono inadeguati
- Indici rilevanti per estendere la confisca a beni post-periodo includono: forte sproporzione tra redditi dichiarati e valore degli acquisti, saldi familiari negativi, mancanza di documentazione sui costi di costruzione o di acquisto, evidenze di alienazione e reinvestimento di cespiti precedenti e pagamenti non giustificati
- L'arco temporale tra la fine della pericolosita e gli acquisti contestati deve essere contenuto e giustificato da elementi concreti che colleghino le acquisizioni alla provvista illecita
- Documentazione credibile di redditi leciti, finanziamenti formali e tracciabilita dei pagamenti possono efficacemente contrastare l'assunzione di provenienza illecita
- La pubblica accusa e il perito patrimoniale possono svolgere un ruolo decisivo nel dimostrare la coerenza della tesi accusatoria tramite analisi contabile e patrimoniale dettagliata
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