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Sentenza

Sentenza del 09/02/2018 n. 3191 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le cartelle di pagamento relative all'imposta di registro, interessi e sanzioni, per complessivi Euro 67.931,11, emesse a seguito della revoca delle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 388 del 2000, art. 33. In Cassazione hanno contestato: l'omessa indicazione del responsabile del procedimento; l'insufficiente motivazione delle cartelle per il mancato o incompleto riferimento all'avviso di liquidazione presupposto; e l'irregolarità della notifica eseguita mediante consegna al portiere senza successivo invio della raccomandata informativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comporta né nullità né annullabilità delle cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008, poiché la violazione non è assistita da una specifica sanzione e l'atto, essendo vincolato, non avrebbe potuto avere contenuto diverso. Ha inoltre ritenuto sufficiente il rinvio all'atto impositivo presupposto, poiché i contribuenti avevano dimostrato di conoscerlo contestandone puntualmente il contenuto e non avevano provato un concreto pregiudizio al diritto di difesa. La censura sulla notifica è stata dichiarata inammissibile perché non era stata adeguatamente documentata come già proposta nel giudizio di primo grado. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali, pari a Euro 2.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate e Euro 2.000,00 in favore di Equitalia Sud, oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 33

    La revoca delle agevolazioni fiscali previste dalla norma ha determinato la richiesta dell'integrazione dell'imposta di registro.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 2

    Prevede l'indicazione di determinati elementi negli atti dell'amministrazione finanziaria, tra cui il responsabile del procedimento. La sua violazione, in assenza di una specifica sanzione applicabile al caso concreto, non determina automaticamente l'annullabilità della cartella.

  • Decreto-legge n. 248 del 2007, convertito dalla Legge n. 31 del 2008

    Ha previsto la nullità delle cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento esclusivamente per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 21-octies

    Esclude l'annullabilità del provvedimento per violazioni procedimentali o formali quando, trattandosi di attività vincolata, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Impone al ricorrente in Cassazione di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali si fonda la censura, riproducendone o individuandone puntualmente il contenuto. La mancata osservanza comporta l'inammissibilità del motivo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1

    Individua i motivi di ricorso per Cassazione. Non sono necessarie formule sacramentali, purché le doglianze siano chiaramente riconducibili a una delle ipotesi previste.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede, in caso di rigetto integrale del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione del responsabile del procedimento nella cartella esattoriale deve essere valutata in base alla data di consegna del ruolo: per i ruoli anteriori al 1 giugno 2008, tale omissione non comporta automaticamente la nullità.
  • Un vizio formale o motivazionale della cartella non conduce necessariamente alla sua invalidità se il contribuente dimostra di conoscere l'atto presupposto e non prova uno specifico pregiudizio concreto al proprio diritto di difesa.
  • Le contestazioni relative alla notifica devono essere sollevate tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio e documentate con precisione nel ricorso per Cassazione; una censura nuova o genericamente richiamata è normalmente inammissibile.
  • Nel giudizio di Cassazione è essenziale indicare con precisione gli atti processuali e i documenti posti a fondamento delle censure, rispettando il principio di autosufficienza.
  • Quando l'amministrazione esercita un potere vincolato e l'omissione formale non avrebbe potuto modificare il contenuto dell'atto, il vizio procedimentale può non comportare l'annullamento.

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