Sentenza del 19/09/2018 n. 6150 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso d'accertamento - Emissione ante tempus - Imminenza del termine di decadenza dell'attività di accertamento - Motivo d'urgenza - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa ragione d'urgenza è stata ritenuta insufficiente. L'imminenza della decadenza non legittima, di per sé, l'emissione anticipata dell'avviso quando il ritardo è imputabile all'organizzazione dell'Amministrazione e non al contribuente. Ne consegue l'illegittimità dell'atto emesso ante tempus, per violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. L'Amministrazione aveva giustificato l'emissione anticipata richiamando l'imminenza del termine di decadenza per l'esercizio dell'attività accertativa. La questione era se tale imminenza costituisse un motivo di urgenza idoneo a comprimere il periodo concesso al contribuente per presentare osservazioni e difendersi. Nel caso esaminato, la tardività dell'accertamento dipendeva esclusivamente da profili organizzativi dell'Amministrazione e non da condotte del contribuente.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
Il termine dilatorio successivo alla conclusione delle operazioni di verifica tutela il diritto di difesa del contribuente. L'Amministrazione può derogare al termine solo in presenza di un'urgenza concreta, effettiva e non riconducibile a proprie carenze organizzative.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine dilatorio è legittimo solo se l'Amministrazione dimostra specifiche e concrete ragioni di urgenza.
- La prossimità del termine di decadenza non costituisce automaticamente un motivo d'urgenza, soprattutto quando la situazione deriva da ritardi o disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.
- L'urgenza deve essere collegata a circostanze oggettive non imputabili all'ufficio e, in linea generale, non deve dipendere dal comportamento del contribuente.
- In caso di emissione anticipata, la motivazione dell'avviso deve spiegare in modo puntuale le ragioni che rendono indispensabile derogare al termine di difesa; una motivazione generica può comportare l'illegittimità dell'atto.
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