Sentenza del 28/11/2018 n. 2117 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cartella di pagamento - Impugnazione - Notifica - Modalità di espletamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento derivante da un controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/1973, sostenendo principalmente la nullità o irregolarità della notificazione e, in subordine, la violazione del diritto di difesa, l'omessa previa notifica dell'avviso di accertamento, il difetto di motivazione e sottoscrizione della cartella, nonché l'errata applicazione delle norme sulle detrazioni per interventi di risparmio energetico. La CTP aveva dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo.
La decisione
La CTR ha respinto integralmente l'appello. Ha ritenuto valida la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo di residenza anagrafica della contribuente, constatata la sua temporanea assenza e l'assenza di soggetti abilitati a ricevere l'atto. Il messo aveva depositato la cartella presso la Casa Comunale, affisso l'avviso alla porta e spedito la raccomandata informativa CAD. Poiché la raccomandata era stata spedita il 14 ottobre 2016 ed era intervenuta la compiuta giacenza, la notificazione si è perfezionata il 24 ottobre 2016, dopo dieci giorni dalla spedizione. Il termine di sessanta giorni per impugnare scadeva quindi il 23 dicembre 2016, mentre il ricorso era stato spedito il 2 gennaio 2017. Le ulteriori doglianze sono rimaste assorbite. La contribuente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese processuali, oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002.
Norme richiamate
Art. 139 c.p.c.
La notificazione deve essere eseguita nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo presso la casa di abitazione o il luogo in cui ha ufficio o esercita attività; solo se la residenza è ignota si procede nel comune di dimora e, in subordine, nel comune di domicilio.
La norma stabilisce l'ordine dei luoghi nei quali il destinatario deve essere ricercato. La notifica deve essere tentata innanzitutto nel comune di residenza anagrafica, anche se il destinatario è temporaneamente assente.
Art. 140 c.p.c.
In caso di irreperibilità relativa, l'atto è depositato presso la casa comunale, viene affisso l'avviso alla porta dell'abitazione e viene inviata una raccomandata informativa al destinatario.
La notifica è valida se sono eseguite tutte le formalità previste. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010, essa si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa oppure, in caso di mancato ritiro, decorsi dieci giorni dalla sua spedizione.
Art. 36-ter DPR 600/1973
La cartella traeva origine da un controllo formale della dichiarazione dei redditi.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, DPR 115/2002
In caso di rigetto integrale dell'impugnazione, il giudice deve dare atto dell'obbligo della parte soccombente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello già dovuto per il giudizio.
Cass. civ., ord. n. 21877/2018
La notificazione ex art. 140 c.p.c. presso la residenza anagrafica è nulla solo se il destinatario si è trasferito definitivamente altrove e il notificante conosceva, o avrebbe potuto conoscere con ordinaria diligenza, il nuovo luogo di residenza, dimora o domicilio.
Corte costituzionale, sentenza n. 3/2010
Ha stabilito il momento di perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. per il destinatario, collegandolo al ricevimento della raccomandata informativa o al decorso di dieci giorni dalla spedizione.
Massime di principio
- La notifica ex art. 140 c.p.c. presso la residenza risultante dai registri anagrafici è generalmente valida quando il destinatario è solo temporaneamente assente e il notificante esegue integralmente deposito, affissione e invio della raccomandata informativa.
- La notifica presso un vecchio indirizzo può essere nulla se il destinatario si è trasferito definitivamente e l'amministrazione conosceva, o avrebbe potuto conoscere con ordinaria diligenza, il nuovo indirizzo.
- Per calcolare il termine di impugnazione, in caso di mancato ritiro della raccomandata CAD, occorre considerare il perfezionamento della notifica al decimo giorno dalla spedizione, senza attendere il ritiro effettivo.
- La tempestività del ricorso deve essere verificata contando il termine decadenziale dalla data di perfezionamento della notificazione, non dalla data in cui il destinatario dichiara di aver avuto concreta conoscenza dell'atto.
- Se il ricorso è tardivo, le contestazioni relative al merito della cartella possono non essere esaminate perché assorbite dall'inammissibilità o dalla tardività dell'impugnazione.
- Le attestazioni del messo notificatore e degli altri pubblici ufficiali fanno prova fino a querela di falso sugli eventi da essi direttamente constatati e documentati.
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