Sentenza n. 875/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammonimento del Questore per condotte riconducibili alla violenza domestica
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario dell'ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 93/2013, deducendo tre ordini di censure. In primo luogo, ha lamentato violazione degli artt. 2 e 3 l. n. 241/1990, difetto assoluto di istruttoria ed erronea rappresentazione dei presupposti di fatto, sostenendo che l'amministrazione si fosse basata essenzialmente sulle dichiarazioni della figlia e della madre senza acquisire informazioni dagli organi investigativi, sentire il ricorrente e assumere le dichiarazioni delle due amiche presenti ai fatti. Ha inoltre evidenziato la dinamica dell'episodio, nel quale la figlia avrebbe colpito il cambio dell'autovettura mentre il ricorrente era alla guida, sostenendo che la propria condotta fosse diretta a contenere una reazione pericolosa e a mantenere il controllo del veicolo. In secondo luogo, ha dedotto eccesso di potere per sproporzione, perplessità e difetto di motivazione, contestando che il provvedimento non indicasse gli elementi concreti dai quali sarebbe emerso un contesto familiare connotato da violenza domestica o una reiterazione di condotte aggressive. In terzo luogo, ha denunciato violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990 e dell'art. 3 d.l. n. 93/2013 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e insussistenza delle ragioni di urgenza che avrebbero consentito di comprimere le garanzie partecipative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ammonimento. Ha precisato che l'ammonimento è una misura amministrativa di prevenzione e non richiede la prova penale oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficienti elementi indiziari idonei a rendere attendibile l'esistenza di una condotta rilevante. L'istruttoria può essere più snella rispetto a quella penale e il potere del Questore è ampiamente discrezionale, ma il provvedimento deve comunque fondarsi su un quadro indiziario verificato e circostanziato, idoneo a rendere verosimile, secondo il criterio del più probabile che non, la sussistenza di fatti riconducibili ai reati indicati dalla legge nell'ambito della violenza domestica. Nel caso concreto, la Questura si era limitata ad acquisire il referto del pronto soccorso e a recepire acriticamente la versione della figlia, senza sentire le testimoni oculari presenti nell'autovettura, senza approfondire la dinamica dell'episodio e senza chiarire gli elementi dai quali avrebbe desunto l'esistenza di un più ampio contesto familiare violento. La motivazione sul contesto di violenza domestica è stata ritenuta tautologica e non sorretta da specifici episodi ulteriori, sicché non risultava la reiterazione normalmente idonea a giustificare l'ammonimento. Il TAR ha inoltre rilevato che la concreta dinamica dei fatti, avvenuti mentre il ricorrente era alla guida e trasportava altri passeggeri, avrebbe richiesto un esame più approfondito. L'episodio, così come istruito e motivato, non è stato ritenuto concretamente riconducibile alla definizione di violenza domestica prevista dall'art. 3 d.l. n. 93/2013. La Questura di Brescia è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con la controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 3 d.l. n. 93/2013, convertito dalla l. n. 119/2013
Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto.
L'ammonimento è una misura amministrativa preventiva adottabile sulla base di elementi indiziari, senza necessità della prova penale oltre ogni ragionevole dubbio. Tuttavia, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria sufficiente a verificare la dinamica dei fatti, il contesto di violenza domestica e le fonti del proprio convincimento.
art. 8, commi 1 e 2, d.l. n. 11/2009, convertito dalla l. n. 38/2009
Le attività di acquisizione delle informazioni dagli organi investigativi e di audizione delle persone informate sui fatti devono essere svolte quando necessarie, in coerenza con la finalità preventiva dell'ammonimento; l'alleggerimento dell'istruttoria rispetto al procedimento penale non consente però l'assenza di verifiche essenziali.
artt. 2 e 3 l. n. 241/1990
L'obbligo di conclusione e di motivazione del procedimento impone che l'ammonimento esponga gli elementi fattuali e indiziari posti a fondamento della ritenuta violenza domestica.
artt. 7 e 8 l. n. 241/1990
La questione della partecipazione procedimentale è stata dedotta dal ricorrente, ma la decisione è stata fondata sull'accertato difetto istruttorio e motivazionale.
art. 141, comma 2, Codice della strada
Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo e deve compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente per sostenere che la propria condotta fosse diretta a neutralizzare una reazione pericolosa della passeggera e a mantenere il controllo del veicolo; il TAR ha ritenuto che tale dinamica dovesse essere adeguatamente approfondita dall'amministrazione.
art. 73 c.p.a.
Il ricorrente si è avvalso della facoltà di depositare documenti e memoria nei termini processuali.
Massime di principio
- L'ammonimento questorile per violenza domestica, quale misura amministrativa di prevenzione, non richiede la prova penale oltre ogni ragionevole dubbio, ma deve fondarsi su elementi indiziari sufficienti a rendere verosimile, secondo il criterio del più probabile che non, la riconducibilità dei fatti a una condotta prevista dall'art. 3 d.l. n. 93/2013.
- L'alleggerimento dell'istruttoria amministrativa rispetto a quella penale non esonera il Questore dall'approfondire la dinamica concreta dell'episodio, il contesto familiare e le fonti di prova disponibili, soprattutto quando vi siano testimoni oculari non sentiti o circostanze fattuali potenzialmente idonee a modificare la qualificazione della condotta.
- La motivazione dell'ammonimento deve indicare gli elementi concreti dai quali l'amministrazione desume l'esistenza della violenza domestica e, quando tale elemento sia valorizzato, la reiterazione o il più ampio contesto relazionale violento; non è sufficiente una formula tautologica priva di episodi specifici e di fonti circostanziate.
- Il potere discrezionale del Questore in materia di ammonimento è sindacabile dal giudice amministrativo in presenza di violazione di legge, manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, irragionevolezza, sproporzione o difetto istruttorio e motivazionale.
- Quando l'episodio si sia verificato in una situazione caratterizzata da reciproche condotte fisiche o da una dinamica potenzialmente compatibile con l'esigenza di impedire un pericolo immediato, l'amministrazione deve esaminare tali circostanze prima di qualificare unilateralmente la condotta come violenza domestica.
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