Sentenza n. 2177/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento a) del decreto prot. n. -OMISSIS-, della Prefettura di Sondrio notificato in data 24/02/2023, con cui il Prefetto della Provincia di Sondrio ha respinto l'istanza della ricorrente volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale; b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Prefettura di Sondrio, deducendo il difetto di motivazione, la violazione degli artt. 42 T.U.L.P.S. e 61 del regolamento T.U.L.P.S. e l'eccesso di potere. Ha sostenuto che il bisogno di portare l'arma derivasse dai pericoli connessi alla precedente attività di Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, durante la quale aveva avuto contatti con persone appartenenti ad ambienti malavitosi, anche legati alla criminalità organizzata. Ha contestato che l'amministrazione avesse ritenuto non documentata l'attuale esposizione al pericolo, rilevando inoltre che la licenza era stata rinnovata in passato sulla base delle medesime circostanze e che non risultavano mutamenti dei presupposti o dei requisiti soggettivi. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate congiuntamente le censure. Il porto d'armi per difesa personale costituisce un titolo eccezionale, subordinato ai sensi dell'art. 42 T.U.L.P.S. alla prova di un bisogno fondato su un pericolo grave, concreto e attuale per l'incolumità personale. Alla scadenza della licenza, il rinnovo non è automatico, poiché equivale sostanzialmente a una nuova domanda di rilascio e impone all'amministrazione di verificare nuovamente la permanenza dei presupposti di legge. I fatti già valutati in precedenza possono continuare a giustificare il titolo, ma devono essere rivalutati alla luce del tempo trascorso e delle eventuali sopravvenienze. Nel caso concreto, la Prefettura ha rinnovato l'istruttoria, esaminato le osservazioni presentate dal ricorrente, valutato la pregressa attività professionale e acquisito informative delle Forze dell'Ordine, senza riscontrare elementi idonei a dimostrare un pericolo attuale e concreto. Il mero svolgimento, anche pregresso, di una professione potenzialmente esposta a contatti con ambienti criminali non è sufficiente, in assenza di indici concreti riferibili alla persona interessata. Il provvedimento è stato quindi ritenuto adeguatamente motivato, coerente con l'istruttoria e rispettoso delle garanzie partecipative previste dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 42 r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole … La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale
Il rilascio del porto d'armi per difesa personale è subordinato alla dimostrazione di un bisogno, inteso come pericolo grave, concreto e attuale per l'incolumità personale; alla scadenza annuale occorre una nuova verifica dei presupposti.
art. 61 del regolamento T.U.L.P.S.
Richiamato dal ricorrente quale disposizione relativa ai requisiti per il rilascio del titolo; il giudice ha respinto la relativa censura nel quadro della verifica della sussistenza del bisogno attuale.
art. 699 c.p.
Richiamato per evidenziare che il porto d'armi per difesa personale costituisce una previsione eccezionale rispetto al divieto ordinario relativo alle armi.
art. 4, comma 1, legge n. 110/1975
Richiamato insieme all'art. 699 c.p. per qualificare come eccezionale il titolo di porto d'armi per difesa personale.
art. 3 legge n. 241/1990
Il provvedimento prefettizio è stato ritenuto adeguatamente motivato perché esponeva l'assenza di elementi attestanti un pericolo attuale e concreto e dava conto dell'istruttoria svolta.
art. 10-bis legge n. 241/1990
La Prefettura ha rispettato il contraddittorio procedimentale comunicando i motivi ostativi e valutando le osservazioni dell'interessato.
Massime di principio
- Il porto d'armi per difesa personale costituisce un titolo eccezionale e può essere rilasciato soltanto quando il richiedente dimostri un bisogno corrispondente a un pericolo grave, concreto e attuale per la propria incolumità.
- Alla scadenza della licenza di porto d'armi, il rinnovo non opera automaticamente, ma richiede una nuova verifica dei presupposti previsti per il rilascio; il precedente possesso del titolo non attribuisce un diritto alla sua prosecuzione.
- I fatti pregressi che avevano giustificato il rilascio possono fondare anche il rinnovo, ma l'amministrazione deve rivalutarli considerando il tempo trascorso e le sopravvenienze, verificando se il pericolo conservi attualità e concretezza.
- L'onere di dimostrare il bisogno del porto d'armi grava sull'istante quando chiede il rilascio o il rinnovo; l'amministrazione deve invece dimostrare il venir meno del bisogno quando intende revocare un titolo ancora efficace.
- Il mero svolgimento, anche pregresso, di una professione potenzialmente esposta a contatti con ambienti criminali, o l'operare in un territorio interessato dalla criminalità organizzata, non dimostra di per sé un pericolo personale attuale e concreto; occorrono specifici indici riferibili al richiedente.
- Il diniego di rinnovo è legittimo quando l'amministrazione svolge un'istruttoria aggiornata, esamina le osservazioni dell'interessato e motiva sull'assenza di elementi concreti attestanti l'attualità e la gravità del pericolo.
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