Cassazione Penale, Sentenza n. 7880/2022 del 04/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per tre contravvenzioni relative a opere edilizie e violazioni in materia di beni culturali, deducendo: 1) vizio motivazionale e travisamento della prova con riferimento ai tempi di esecuzione delle opere e alla prescrizione; 2) violazione di legge e difetto di motivazione nel calcolo del trattamento sanzionatorio sotto il vincolo della continuazione (mancata indicazione della fattispecie più grave e della pena base); 3) violazione degli artt. 192(1), 546, 125 c.p.p. per motivazione apparente e mancata indicazione dei concreti elementi di prova; 4) errore nel ritenere assente buona fede qualificata del ricorrente, nonostante la CIL prodotta e il silenzio-assenso presumibile, poiché sarebbe stato diffidato dall'eseguire l'opera.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura che mirava a una rivalutazione dei fatti e ha confermato la correttezza della motivazione della Corte di appello quanto alla responsabilità penale in punto di an. Tuttavia ha ritenuto fondato il motivo relativo alla determinazione del tempo delle condotte: per favore rei e per incertezza probatoria sul riposizionamento dell'opera, le contravvenzioni relative ai capi A) (art. 44 DPR n. 380/2001) e C) (art. 181 d.lgs. n. 42/2004) sono dichiarate estinte per prescrizione e la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente a questi reati. Quanto al capo B) (artt. 83, 93 e 95 DPR n. 380/2001, omissione di deposito di atti progettuali in zona sismica), la Cassazione ha ritenuto che si tratti di reato di natura permanente che non si era estinto per prescrizione; la sentenza è quindi annullata con rinvio limitatamente a tale capo per la rideterminazione della pena. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia)
Norme richiamate per le contravvenzioni edilizie: artt. 44 (regime delle opere) e artt. 83, 93, 95 richiamati per l'omissione di adempimenti in zona sismica; l'annullamento parziale riguarda la prescrizione di alcuni reati edilizi mentre il reato previsto dagli artt. 83/93/95 è stato qualificato dalla Corte come reato di natura permanente fino alla presentazione della denuncia/progetto
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
Art. 181 richiamato relativamente alla tutela paesaggistica/beni culturali: la contestazione collegata alla collocazione della struttura rientra nelle contravvenzioni previste dal codice dei beni culturali
Codice di procedura penale
art. 192 comma 1; art. 546; art. 125
Norme citate in relazione agli obblighi motivazionali e alla disciplina dell'impugnazione: la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità (controllo sulla coerenza logico-argomentativa della motivazione) e respinge la richiesta di nuova valutazione dei fatti
Giurisprudenza di legittimità (richiamata)
Per consolidata giurisprudenza il reato consistente nell'omissione di deposito di atti progettuali in zona sismica è permanente e si considera consumato fino alla regolarizzazione; inoltre la Cassazione può sindacare solo la coerenza strutturale della motivazione e non riesaminare i fatti
Massime di principio
- Quando dalle deposizioni emerge incertezza sul momento di realizzazione o riposizionamento di un'opera, il principio del favor rei impone di interpretare i fatti in modo favorevole all'imputato con conseguente possibile estinzione per prescrizione se i termini sono decorso
- I reati di carattere permanente (es. omissione di deposito di atti progettuali in zona sismica) si consumano fino al momento in cui il soggetto ottempera all'obbligo: la prescrizione decorre solo quando la condotta cessa o viene regolarizzata
- Il giudice di legittimità verifica la coerenza logico-argomentativa della motivazione ma non può riqualificare i fatti né sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione della prova
- La mera presentazione di una CIL o il richiamo al silenzio-assenso non garantiscono automaticamente la buona fede qualificata se esistono atti formali (es. diffide, provvedimenti) che indicano l'incompatibilità dell'opera col titolo abilitativo
- In ipotesi di pluralità di reati collegati dalla continuazione, la motivazione deve esplicitare la fattispecie più grave, la pena base e gli incrementi applicati; la mancanza di tale specificazione può determinare censure sul trattamento sanzionatorio
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