Cassazione Penale, Ordinanza n. 38887/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, somma determinata facendo applicazione della facoltà prevista dall'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, che consente di aumentare oltre il massimo la sanzione di cui all'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto avverso la decisione della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile del reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi quale legale rappresentante di una società, per l'anno d'imposta 2013, con finalità di evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. L'unico motivo di ricorso censurava la misura della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e generico, osservando che la Corte territoriale aveva già motivato in modo congruo sulle modalità dell'offesa, sulla gravità del comportamento, sul rilevante danno per l'Erario e sulla adeguatezza di una pena comunque inferiore alla media edittale. Le doglianze difensive sono state considerate come mere contrapposizioni di merito, non scrutinabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
norma incriminatrice relativa all'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali; nel caso concreto l'imputato vi è stato ritenuto responsabile per aver omesso, quale legale rappresentante, di presentare le dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2013 al fine di evadere imposte sui redditi o IVA.
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
consente di aumentare, oltre il massimo, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
richiamata per ribadire che le censure che si risolvono in una diversa valutazione del merito esulano dal perimetro del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono scrutinabili censure che, sotto la veste di vizio motivazionale o di eccessività della pena, si traducano nella mera richiesta di una diversa valutazione di merito rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è congrua e non manifestamente illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi elementi come le modalità dell'offesa, la gravità della condotta, il danno arrecato alla vittima pubblica o privata e l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio rispetto alla gravità del fatto.
- In presenza di una pena già determinata in misura inferiore alla media edittale e sorretta da motivazione razionale, la censura di eccessività della pena non è idonea a determinare l'annullamento della decisione se si limita a proporre una diversa lettura del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, anche in misura superiore al massimo ordinario nei casi consentiti dalla normativa vigente.
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