Cassazione Civile, Ordinanza n. 02436/2025 del 01/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La cassa previdenziale privatizzata ha impugnato la sentenza d'appello che aveva dichiarato illegittime le trattenute operate sulla pensione di un proprio pensionato a titolo di contributo di solidarietà, ordinandone la restituzione degli importi trattenuti dal 21 dicembre 2011 oltre interessi. Il ricorso articolava tre censure: (1) violazione delle norme che regolano l'autonomia delle casse privatizzate e del principio del pro rata, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà introdotto dalla cassa con proprie delibere e regolamento; (2) erronea esclusione dell'applicabilità dell'art. 24, comma 24, del d.l. 201/2011, che prevede un contributo di solidarietà dell'1% per il biennio 2012-2013 in caso di inerzia delle casse o di parere negativo ministeriale; (3) erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale, invocando la disciplina dei ratei pensionistici arretrati e delle differenze di pensione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo il ricorso contrastante con un orientamento di legittimità consolidato su tutte le questioni dedotte. Ha confermato che gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre con atti regolamentari un contributo di solidarietà su pensioni già determinate, perché tale prelievo costituisce prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge; ha escluso l'applicabilità dell'art. 24, comma 24, d.l. 201/2011, poiché la norma opera solo in caso di inerzia degli enti o di diniego ministeriale e non quando la cassa abbia adottato misure poi ritenute illegittime; ha infine ribadito che, quando si contesta la misura stessa della pensione per effetto di indebite trattenute, si applica la prescrizione decennale e non quella quinquennale. La cassa è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, e al pagamento di ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23 Cost.
Il contributo di solidarietà imposto su pensioni già determinate è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, la cui introduzione richiede copertura legislativa e non può essere disposta con atti regolamentari della cassa.
art. 3 Cost.
La doglianza di incostituzionalità collegata alla prescrizione è ritenuta priva di rilievo, poiché la disciplina invocata ha un diverso ambito applicativo.
art. 38 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della legittimità del prelievo e della tutela dell'equilibrio previdenziale, ma la Corte ribadisce che l'autonomia dell'ente incontra il limite della riserva di legge per i prelievi patrimoniali.
art. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994
Richiamati dalla cassa a fondamento della propria autonomia regolamentare, ma ritenuti non idonei a giustificare un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
Invocato dal ricorrente insieme alle norme successive per sostenere la legittimità della misura, ma la Corte conferma il consolidato limite del pro rata e della riserva di legge.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
Richiamato dal ricorrente quale norma di contesto sull'autonomia delle casse e sul sistema previdenziale, senza incidere sul principio per cui il contributo di solidarietà non può essere introdotto dalla cassa.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
Richiamato come interpretazione autentica in materia previdenziale, ma non ritenuto idoneo a legittimare il prelievo regolamentare contestato.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. L. n. 214/2011
"contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento"
La norma si applica solo se la cassa non adotta entro il termine previsto le misure di equilibrio oppure se i Ministeri vigilanti esprimono parere negativo; non si estende all'ipotesi di misure adottate ma successivamente dichiarate illegittime.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo insieme alle altre disposizioni, senza che la Corte ravvisi un autonomo vizio decisivo.
art. 2948, n. 4, c.c.
La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici richiede che il credito sia liquido ed esigibile; non si applica quando è controverso l'ammontare del trattamento per effetto di indebite trattenute.
art. 2946 c.c.
Si applica la prescrizione ordinaria decennale quando si chiede la riliquidazione o la restituzione di somme indebitamente trattenute, non già la semplice riscossione di ratei arretrati liquidati.
art. 19, comma 3, L. n. 21/1986
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'eccezione di prescrizione, ma non accolto.
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947
Riguarda i ratei arretrati e le differenze dovute a seguito di riliquidazione della pensione; non si applica all'indebita trattenuta derivante da una prestazione patrimoniale illegittima.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché le censure sono tutte contrarie a un orientamento di legittimità consolidato.
art. 380-bis c.p.c.
Poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta non accettata, si applica il regime sanzionatorio previsto dalla norma.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
In presenza della definizione conforme alla proposta non accettata, la Corte condanna la parte ricorrente al pagamento di somme equitativamente determinate in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati, pur dotati di autonomia gestionale e regolamentare per perseguire l'equilibrio finanziario, non possono introdurre con atti propri un contributo di solidarietà su pensioni già determinate, perché si tratta di una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
- Il principio del pro rata e la disciplina dell'autonomia delle casse non consentono di qualificare come criterio di determinazione della pensione un prelievo successivo e separato dal calcolo del trattamento.
- L'art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 si applica solo nelle ipotesi tassativamente previste di inerzia dell'ente o di parere negativo ministeriale; non è estensibile al caso in cui l'ente abbia adottato misure poi dichiarate illegittime.
- In materia previdenziale, la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati opera solo per crediti liquidi ed esigibili; quando sia in discussione l'ammontare del trattamento per effetto di trattenute illegittime, il diritto alla riliquidazione o alla ripetizione segue la prescrizione ordinaria decennale.
- Quando il ricorso per cassazione si ponga in contrasto con un orientamento consolidato della Corte su questioni già ripetutamente decise, esso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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