Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31885/2026 del 25/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L’indagato era sottoposto a custodia cautelare in carcere in relazione alla contestata partecipazione, ai sensi dell’art. 110 c.p., a un traffico di stupefacenti aggravato dalla quantità e, separatamente, al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione provvisoria, gli operanti avevano osservato due coindagati raggiungere l’autovettura nella quale si trovava l’indagato, avvicinarsi a essa e poi dirigersi verso un’abitazione portando un borsone contenente cocaina; l’indagato era rimasto nell’autovettura e, al momento dell’identificazione, avrebbe opposto resistenza ai militari. Nell’abitazione erano stati sequestrati oltre un chilogrammo di cocaina, ulteriore sostanza e materiale per il confezionamento. Il Tribunale del riesame aveva confermato la misura cautelare. Il ricorrente ha dedotto, con i primi due motivi, violazione degli artt. 273 c.p.p. e 73 d.P.R. 309/1990, vizio di motivazione, illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova, contestando che il Tribunale avesse desunto dal passaggio dei coindagati presso la sua autovettura che egli avesse consegnato loro il borsone. Ha inoltre evidenziato che gli atti non chiarivano se il borsone fosse già nella disponibilità dei coindagati, la permanenza dell’indagato nell’autovettura senza allontanarsi, l’assenza di denaro riconducibile a un pagamento, il mancato avvistamento dell’indagato fuori dal veicolo e l’incompatibilità tra le dimensioni del doppio fondo e quelle del borsone. Con il terzo motivo ha contestato la gravità indiziaria per la resistenza a pubblico ufficiale, richiamando l’ematoma riportato durante l’intervento e la trasmissione degli atti disposta dal giudice per le indagini preliminari. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della custodia cautelare in carcere e l’assenza di una motivazione specifica sull’inidoneità degli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte ha ritenuto parzialmente fondati i primi due motivi. Ha escluso il prospettato travisamento della prova, qualificando la doglianza come critica alla valutazione del compendio indiziario. Tuttavia, ha rilevato una lacuna decisiva nella motivazione del Tribunale: dagli atti non risultava se i coindagati avessero già il borsone al momento della discesa dall’autovettura oppure se lo avessero ricevuto dall’indagato quando si erano avvicinati alla sua vettura. Poiché tale circostanza era stata utilizzata per collegare il borsone e lo stupefacente all’indagato e per fondarne la compartecipazione al reato di traffico, l’incertezza incideva sulla gravità del quadro indiziario. La Corte ha inoltre rilevato che non erano state adeguatamente confutate le ulteriori deduzioni difensive relative alla permanenza nell’autovettura, all’assenza di denaro, alle dimensioni del doppio fondo e del borsone e alla mancata discesa dal veicolo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico: la presenza dell’ematoma non escludeva di per sé gli indizi di resistenza, essendo compatibile con la ricostruzione degli operanti, e la difesa non aveva prospettato una concreta ricostruzione alternativa né svolto un effettivo confronto critico con la motivazione. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. L’ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale titolo di imputazione della compartecipazione al reato contestato al capo A.

  • art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309/1990

    Richiamato quale disposizione incriminatrice relativa al traffico di sostanze stupefacenti contestato al capo A.

  • art. 80 d.P.R. 309/1990

    Richiamato quale aggravante del reato in materia di stupefacenti contestato al capo A.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato nel capo B dell’imputazione provvisoria.

  • art. 337 c.p.

    Richiamato quale disposizione incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto generica la censura difensiva sulla gravità indiziaria.

  • art. 273 c.p.p.

    La gravità indiziaria deve essere sorretta da una motivazione logicamente coerente e confrontata con le specifiche deduzioni difensive; l’incertezza su un dato decisivo può imporre l’annullamento con rinvio.

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione ai principi di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare; il motivo è stato assorbito.

  • art. 299 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla possibilità di sostituzione o revoca della misura; il motivo è stato assorbito.

  • art. 309 c.p.p.

    Disciplina il procedimento di riesame dell’ordinanza cautelare; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale competente per un nuovo giudizio.

  • art. 190 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa insieme alle norme sulla valutazione degli elementi indiziari.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione degli elementi a carico.

  • art. 121 c.p.p.

    Richiamato quale disposizione in base alla quale era stata depositata memoria difensiva davanti al giudice del riesame.

  • art. 13 Cost.

    Richiamato dalla difesa a fondamento dei principi incidenti sulla limitazione della libertà personale.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dalla difesa in relazione ai principi costituzionali evocati contro la misura cautelare.

  • art. 5 CEDU

    Richiamato dalla difesa in relazione alla legittimità e proporzionalità della privazione cautelare della libertà.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • In materia cautelare, quando la motivazione fonda la gravità indiziaria su un dato fattuale decisivo, il giudice deve accertarne il contenuto in modo non ambiguo e confrontarsi con le diverse ricostruzioni desumibili dagli atti; non può trasformare un’incertezza documentale in una conclusione accusatoria mediante una mera illazione.
  • Se il collegamento tra l’indagato e la sostanza stupefacente dipende dall’asserita consegna di un contenitore, l’assenza di elementi che chiariscano se il contenitore fosse già nella disponibilità dei destinatari o sia stato consegnato dall’indagato incide direttamente sulla tenuta della gravità indiziaria e richiede un nuovo esame quando il dato è stato valorizzato come elemento centrale dell’accusa cautelare.
  • Il giudice del riesame deve esaminare e confutare le specifiche deduzioni difensive che, ove fondate, possono incidere sulla lettura del compendio indiziario; il richiamo per relationem alla motivazione genetica non è sufficiente a fronte di censure puntuali non considerate.
  • La denuncia di travisamento della prova non ricorre quando la doglianza mira sostanzialmente a contestare la valutazione complessiva degli elementi indiziari anziché l’alterazione del significato intrinseco di uno specifico dato probatorio.
  • La mera presenza di lesioni riportate dall’indagato durante l’intervento degli operanti non esclude di per sé la gravità indiziaria del reato di resistenza a pubblico ufficiale, se le lesioni risultano compatibili con la ricostruzione della condotta fornita dagli agenti.
  • È generica la censura cautelare che richiama una versione alternativa dei fatti senza confrontarsi concretamente con gli elementi indicati nell’ordinanza impugnata e senza prospettare una ricostruzione alternativa specifica e verificabile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCustodia cautelare
RamiStupefacentiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.