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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35800/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le parti civili hanno impugnato la rettifica disposta dal GIP con la quale è stata "espunta" la condanna alle spese in solido con il responsabile civile. Hanno dedotto che non sussisteva un errore materiale emendabile con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. (si tratterebbe invece di questione di merito da impugnare con i mezzi ordinari) e, in ogni caso, che la rettifica è stata adottata de plano senza alcun contraddittorio e senza motivazione, violando il diritto al contraddittorio e procedure formali richieste.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur senza dirimere definitivamente la questione sull'emendabilità dell'errore con la procedura ex art. 130 c.p.p. (tema su cui la giurisprudenza è contrastata), ha rilevato che il provvedimento impugnato è stato adottato de plano, senza fissazione di camera di consiglio né avviso alle parti, e pertanto affetto da nullità ex art. 178 c.p.p. Ha annullato senza rinvio il provvedimento del 4.8.2023 limitatamente alla "espunzione della condanna alle spese in solido con il responsabile civile" e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    procedura di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen.

    La Corte osserva che la questione circa l'emendabilità dell'omessa pronuncia sulle spese con la procedura di cui all'art. 130 è controversa; tuttavia l'eventuale emendabilità non esclude l'obbligo di rispettare le formalità procedurali (contraddittorio) se la correzione incide su diritti di terzi.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Il provvedimento adottato de plano e senza fissazione di camera di consiglio e avviso alle parti è affetto da nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p.; la Corte ha invocato questa norma per annullare l'intervento correttivo privo di contraddittorio.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza di primo grado era stata resa ai sensi dell'art. 444 (patteggiamento); la questione riguarda quindi la possibilità di correggere, dopo divenuta definitiva la pronuncia, la parte dispositiva relativa alle spese.

Massime di principio

  • La correzione di un presunto "errore materiale" ex art. 130 c.p.p. non può essere effettuata in modo da ledere il diritto al contraddittorio: se la rettifica incide su diritti di terzi, è necessario avvisare le parti e fissare la camera di consiglio.
  • Se la correzione è adottata de plano, senza le formalità previste (fissazione camera di consiglio, avviso alle parti), il provvedimento è vulnerabile per nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p.
  • La qualificazione dell'omissione come "errore materiale" rispetto a questione di merito va attentamente valutata: se la modifica riguarda valutazioni di merito o questioni decisionali, il rimedio corretto sono gli ordinari mezzi d'impugnazione e non la procedura di correzione.
  • Le parti che possono subire un pregiudizio dalla correzione devono essere ritenute legittimate a partecipare all'udienza camerale per contestare l'emendabilità e la fondatezza della rettifica; la loro manifestazione di interesse è rilevante e deve essere rispettata.
  • In casi analoghi, quando la rettifica incide sulla solidarietà della condanna alle spese con il responsabile civile, il Tribunale deve adottare modalità che garantiscano il contraddittorio e una motivazione adeguata, altrimenti la pronuncia correttiva può essere annullata senza rinvio.

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