Cassazione Penale, Ordinanza n. 08763/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del primo motivo e l'inammissibilità del secondo perché diretto a censurare un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sorretto da motivazione ampia e congrua. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Venezia, riformando la decisione di primo grado solo nella parte relativa alla recidiva, aveva confermato la condanna dell'imputato per furto aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, articolando due motivi: il primo, ritenuto dalla Corte intrinsecamente generico perché privo di una specifica enunciazione delle ragioni di diritto e di puntuali riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata; il secondo, relativo al giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, è stato ritenuto inammissibile perché tale valutazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivata, come ritenuto nel caso di specie dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
È richiamato come parametro di valutazione del giudice di merito nel giudizio di bilanciamento tra circostanze, senza necessità di un'esposizione analitica di tutti i criteri se la motivazione è congrua.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e specifici riferimenti alla motivazione impugnata; in difetto, è generico e inammissibile.
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua, anche se fondata su alcuni soltanto dei parametri dell'art. 133 c.p.
- La mera contestazione del peso attribuito dal giudice alle circostanze del reato non consente di ottenere una rivalutazione del merito in sede di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
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