Sentenza del 12/06/2019 n. 3743 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Processo tributario - giudizio in appello- nuovi documenti- ammissibilità- art. 58 d.lgs. 54/1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova e, in particolare, di nuovi documenti nel giudizio tributario d'appello. Si discute se debba applicarsi il divieto previsto dall'art. 345, comma 3, c.p.c. oppure la disciplina speciale dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
È stato affermato che nel processo tributario d'appello non opera automaticamente il principio di inammissibilità dei nuovi mezzi di prova previsto dall'art. 345, comma 3, c.p.c. L'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 consente al giudice d'appello di disporre nuove prove, quando lo ritenga necessario, e riconosce espressamente alle parti la facoltà di produrre nuovi documenti. Pertanto, i nuovi documenti non sono inammissibili per il solo fatto di essere stati prodotti in appello, ferma la valutazione del giudice sulla loro rilevanza e utilizzabilità nel processo.
Norme richiamate
Art. 58, d.lgs. n. 546/1992
Il giudice d'appello può disporre nuove prove ritenute necessarie ai fini della decisione; è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.
La norma introduce una disciplina speciale per il processo tributario d'appello: il giudice può ammettere o disporre nuove prove e le parti possono produrre nuovi documenti, senza che operi un divieto generale analogo a quello previsto dal processo civile ordinario.
Art. 345, comma 3, c.p.c.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo le eccezioni previste dalla norma.
Il divieto previsto per l'appello civile ordinario non si applica automaticamente al giudizio tributario, che è regolato dalla disciplina speciale dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario d'appello la produzione di nuovi documenti è, in linea generale, consentita e non può essere dichiarata inammissibile soltanto perché il documento è stato depositato per la prima volta in secondo grado.
- La disciplina speciale del processo tributario prevale sul divieto generale previsto dall'art. 345, comma 3, c.p.c.
- La produzione del documento non garantisce automaticamente che esso venga valorizzato: il giudice deve comunque verificarne rilevanza, pertinenza, attendibilità e utilità ai fini della decisione.
- La facoltà di produrre nuovi documenti in appello non esonera le parti dall'onere di allegare tempestivamente i fatti, rispettare i termini processuali e garantire il contraddittorio.
- In una situazione analoga, la contestazione della controparte dovrebbe concentrarsi non sulla sola novità del documento, ma sulla sua irrilevanza, tardività rispetto ai termini applicabili, inidoneità probatoria o mancata conoscibilità e contestabilità.
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