Sentenza n. 260/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato sulle istanze di accesso agli atti inviate con pec del-OMISSIS- e con pec del -OMISSIS-; nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sulle medesime istanze;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato su due istanze di accesso relative alle iniziative, agli episodi, alle disposizioni e alle eventuali sanzioni adottate dall'istituto scolastico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'istituto scolastico su due istanze di accesso. La prima istanza era diretta a conoscere le iniziative adottate dal dirigente scolastico in relazione ad asseriti atti persecutori e aggressioni fisiche subiti dal minore da parte di compagni di classe, nonché le condizioni di sicurezza per il rientro a scuola. La seconda istanza, qualificata come integrazione della prima, chiedeva di sapere se gli episodi fossero stati annotati nel registro elettronico, di raccogliere dichiarazioni della coordinatrice e di altri docenti, di specificare i fatti addebitati al minore, di conoscere le sanzioni eventualmente adottate e le disposizioni impartite ai docenti, estendendo l'accesso anche a tali profili. Il dirigente scolastico aveva risposto richiamando il diritto di accesso e le modalità previste dalla legge, ma senza fornire la documentazione richiesta. I ricorrenti hanno quindi dedotto l'illegittimità del silenzio e l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sulle istanze.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso perché infondato. Ha rilevato che l'accesso documentale presuppone l'esistenza di documenti amministrativi già formati e detenuti dall'amministrazione, dei quali il richiedente domandi l'esibizione o il rilascio di copia; non impone invece all'amministrazione di formare nuovi documenti, svolgere accertamenti, raccogliere dichiarazioni o comunicare informazioni non incorporate in un documento. La prima istanza era formulata genericamente e chiedeva di conoscere le 'iniziative' del dirigente, senza individuare documenti specifici. La seconda mirava prevalentemente ad acquisire informazioni sull'accadimento di fatti, sull'annotazione nel registro elettronico e sull'adozione di disposizioni o sanzioni, oltre a sollecitare la raccolta di dichiarazioni e l'adozione di condotte. Anche il riferimento a disposizioni e sanzioni non era accompagnato da una minima allegazione circa l'effettiva esistenza di documenti concretamente formati. Le istanze avevano quindi natura informativa e compulsiva, non documentale. Il Collegio ha inoltre escluso la riqualificazione del ricorso come azione avverso il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a., poiché le richieste tendevano a stimolare un'attività fattuale e non procedimentale. Spese compensate per la mancata costituzione delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990
per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale
Il documento amministrativo deve consistere in una rappresentazione del contenuto di atti già formati, detenuti dall'amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
art. 22, comma 4, l. 241/1990
Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo
L'accesso documentale non può essere utilizzato per ottenere informazioni prive di forma documentale o per imporre all'amministrazione la formazione di nuovi documenti.
art. 25, comma 2, l. 241/1990
rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
L'istanza deve essere indirizzata all'amministrazione che ha formato o detiene stabilmente il documento richiesto.
art. 117 c.p.a.
Il ricorso avverso il silenzio non è stato ritenuto riqualificabile nel caso concreto, perché le istanze tendevano a sollecitare attività fattuali e non l'esercizio di un'attività procedimentale della pubblica amministrazione.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l'oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori e degli altri soggetti interessati.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione della sentenza.
Massime di principio
- L'accesso documentale presuppone la richiesta di documenti amministrativi già formati, esistenti e detenuti dall'amministrazione al momento della domanda; non attribuisce il diritto di ottenere la formazione di nuovi documenti o lo svolgimento di attività istruttorie e materiali.
- Non è sufficiente chiedere genericamente quali iniziative siano state adottate dall'amministrazione: l'istanza deve individuare, con sufficiente specificità, i documenti dei quali si chiede l'esibizione o il rilascio di copia.
- Le richieste dirette a conoscere se determinati fatti siano avvenuti, se siano state adottate sanzioni o impartite disposizioni, oppure a ottenere la raccolta di dichiarazioni, hanno natura informativa o compulsiva e non costituiscono, in assenza di specifica individuazione di documenti esistenti, accesso documentale ai sensi della l. 241/1990.
- Il riferimento a possibili disposizioni o sanzioni non basta a fondare l'accesso: il richiedente deve almeno allegare elementi che rendano plausibile l'effettiva esistenza dei relativi documenti, concretamente formati e detenuti dall'amministrazione.
- Il ricorso avverso il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a. non può essere utilizzato per ottenere lo svolgimento di un'attività meramente fattuale; esso presuppone l'inerzia dell'amministrazione rispetto a un obbligo di provvedere mediante l'esercizio di un'attività procedimentale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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