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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13493/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una banca aveva chiesto l'ammissione tardiva al passivo fallimentare di un credito chirografario derivante da un conto corrente e da un conto anticipi aperti presso un proprio sportello, producendo il contratto di conto corrente, il conteggio ex art. 50 T.U.B. e gli estratti conto dall'apertura dei rapporti fino al fallimento. Rigettata la domanda dal giudice delegato, la banca aveva proposto opposizione allo stato passivo; in corso di causa il credito è stato poi fatto valere dal cessionario. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo che il contratto di conto corrente prodotto non avesse data certa, con conseguente inopponibilità al fallimento e inutilizzabilità anche degli estratti conto. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2704 e 2697 c.c. e degli artt. 115-116 c.p.c., sostenendo che la mancanza di data certa incide solo sull'opponibilità delle condizioni contrattuali e non sull'esistenza del rapporto, che potrebbe essere provata dagli estratti conto; (2) omesso esame e omessa motivazione circa la completezza degli estratti conto prodotti, asseritamente integrali dall'apertura dei rapporti al fallimento; (3) violazione degli artt. 1832 e 2697 c.c. e degli artt. 115-116 c.p.c., sostenendo che gli estratti conto, anche in mancanza di data certa del contratto, sarebbero comunque idonei a provare il credito salvo contestazione del curatore; (4) violazione degli artt. 93, 94, 95 e 101 l. fall. e degli artt. 2697, 115 e 167 c.p.c., deducendo che la curatela era rimasta contumace in opposizione e che non vi sarebbero state contestazioni specifiche sulle produzioni documentali della fase di opposizione, con conseguente operatività dell'art. 1832 c.c.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi, confermando che nei confronti del fallimento il credito fondato su un rapporto bancario deve essere provato con documentazione avente data certa anteriore all'apertura del concorso. Per i contratti bancari soggetti a forma scritta ad substantiam, la mancanza di data certa della scrittura privata equivale a mancanza di prova dell'esistenza del contratto e non può essere colmata da altri mezzi, né dagli estratti conto, anche se completi. Di conseguenza, i diritti di credito fondati su tale contratto sono inopponibili alla procedura. Non è stata disposta la liquidazione delle spese per assenza di difese dell'intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    La prova documentale del credito nei confronti del fallimento deve essere assistita da data certa anteriore all'apertura del concorso.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il credito grava sul creditore insinuante; la mancanza di data certa impedisce di assolverlo con riferimento al titolo contrattuale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi come parametro della valutazione probatoria; la Corte conferma però la necessità della prova documentale con data certa.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi come parametro della valutazione delle prove; non incide sulla regola della necessaria data certa del titolo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale evocata per il vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo.

  • art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Norma processuale evocata per i vizi di motivazione e di omessa pronuncia dedotti con il secondo motivo.

  • art. 1832 c.c.

    La contestazione degli estratti conto e la loro efficacia probatoria restano recessive quando manca la prova con data certa del contratto bancario fondante.

  • art. 117, comma 1, d. lgs. n. 385/1993

    I contratti bancari per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam devono essere provati con documentazione scritta avente data certa.

  • art. 50 d. lgs. n. 385/1993

    Richiamato nel fatto come base del conteggio prodotto a sostegno della domanda di ammissione al passivo.

  • artt. 93, 94, 95 e 101 l. fall.

    Richiamati nel quarto motivo in relazione alla fase di verifica del passivo e alle preclusioni/contestazioni della curatela.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per asserita omessa pronuncia.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per asserita carenza di motivazione del decreto impugnato.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come parametro delle nullità della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla motivazione del provvedimento.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo come parametro del dovere di motivazione.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di difese e contestazioni della parte resistente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei confronti del fallimento, il creditore che fondi la propria pretesa su un rapporto contrattuale deve produrre una documentazione avente data certa anteriore all'apertura del concorso; in mancanza, il titolo è inopponibile alla procedura.
  • Quando il contratto bancario richiede la forma scritta ad substantiam, la mancanza di data certa della scrittura privata non può essere sanata da altri mezzi di prova, neppure dalla produzione di estratti conto completi.
  • Gli estratti conto possono documentare lo svolgimento del rapporto e le singole annotazioni, ma non sostituiscono la prova dell'esistenza del contratto fonte del credito se questa non sia resa opponibile con atto avente data certa.
  • L'eventuale contestazione o mancata contestazione degli estratti conto non rileva se manca, a monte, la prova opponibile del titolo contrattuale su cui il credito si fonda.
  • In sede di insinuazione al passivo, la terzietà della curatela impone una prova documentale rigorosa del credito, non potendo il creditore fare affidamento su elementi probatori non idonei a superare l'inopponibilità del titolo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoConto corrente
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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