Cassazione Civile, Ordinanza n. 17571/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA per l’anno 2015 emesso nei confronti del fallimento di una società in liquidazione. L’Ufficio aveva disconosciuto l’effettività di un’attività di intermediazione svolta da una società estera, sostenendo che le provvigioni pagate a tale intermediaria non fossero deducibili/detraibili. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, con annullamento dell’atto per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale sull’anno 2015; in appello la decisione era stata confermata. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 12 l. 212/2000 e dell’art. 54 d.P.R. 633/1972, sostenendo che il contraddittorio era già stato assicurato tramite questionario inviato per il 2014, da cui erano emersi i dati poi utilizzati anche per l’accertamento 2015; inoltre, secondo l’Ufficio, la ripresa per il 2015 derivava dal medesimo rapporto e dalla medesima istruttoria; (2) violazione degli artt. 19 e 25 d.P.R. 633/1972 e della Direttiva IVA, per avere la CTR ignorato che il recupero riguardava costi non di competenza 2015; (3) violazione dell’art. 109 d.P.R. 917/1986 e dell’art. 2423-bis c.c., per avere la CTR ritenuto che dovesse essere emesso un separato avviso ai fini delle imposte dirette per il 2015. La controricorrente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva annullato l’accertamento per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, perché l’avviso IVA 2015 era stato emesso da un ufficio diverso, senza previa attivazione del contraddittorio, nonostante si trattasse di tributo armonizzato. La Corte ha valorizzato la prova di resistenza offerta dal contribuente, consistente nella produzione di documentazione che avrebbe potuto essere spesa nella fase amministrativa per dimostrare l’effettività delle prestazioni e la competenza delle provvigioni. Ha inoltre osservato che, anche a voler ritenere che parte della contestazione si collegasse a un rapporto già esaminato per il 2014, ciò non escludeva l’obbligo di instaurare il contraddittorio con riferimento al diverso anno d’imposta 2015, soprattutto perché almeno una fattura non risultava ricondotta in modo certo al precedente confronto procedimentale. L’Agenzia è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
primo, secondo e terzo motivo
È il parametro formale usato per denunciare violazioni di legge in cassazione; la Corte riconosce l’ammissibilità del primo motivo perché formulato come violazione di legge e non come censura di merito o di motivazione.
art. 12 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato come norma interna sul contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ribadisce che, per i tributi armonizzati, l’obbligo di contraddittorio opera secondo i principi eurounitari e la relativa lesione impone la verifica della prova di resistenza.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma evocata dall’Agenzia quale base dell’accertamento IVA; la Corte non ne accoglie la censura perché il vizio decisivo resta la mancata attivazione del contraddittorio.
art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Consacra il diritto a una buona amministrazione e il diritto di essere ascoltati prima dell’adozione di un provvedimento individuale pregiudizievole; fonda il generale obbligo di contraddittorio nei procedimenti amministrativi che incidono su interessi protetti dal diritto UE.
Direttiva 2006/112/CE
Richiamata come Direttiva IVA, nel cui perimetro l’accertamento ricade come tributo armonizzato e rispetto al quale opera il principio del contraddittorio endoprocedimentale.
art. 19, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Evocato nel secondo motivo come norma sull’esercizio del diritto di detrazione; il motivo è assorbito e non esaminato nel merito.
art. 25, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Evocato nel secondo motivo con riferimento alla disciplina IVA applicabile; il motivo è assorbito.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Evocato nel terzo motivo sulla competenza dei costi; il motivo è assorbito.
art. 2423-bis c.c.
Evocato nel terzo motivo per contestare la ricostruzione della competenza economica operata dal giudice di merito; il motivo è assorbito.
art. 378, secondo comma, c.p.c.
La memoria depositata dalla controricorrente è ritenuta tardiva e quindi inammissibile.
Massime di principio
- In materia di IVA, quale tributo armonizzato, la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale può determinare l’invalidità dell’atto impositivo, ma il contribuente deve allegare in concreto quali difese e quali elementi probatori avrebbe potuto far valere nella fase amministrativa.
- La prova di resistenza non richiede la dimostrazione certa di un esito diverso dell’accertamento, essendo sufficiente che la documentazione non esaminata in contraddittorio fosse astrattamente idonea a incidere sulla decisione dell’Ufficio.
- L’obbligo di contraddittorio va verificato con riferimento al singolo atto impositivo e al singolo anno d’imposta: la circostanza che vi sia stato un confronto su un’annualità precedente o su un rapporto negoziale connesso non esclude di per sé la necessità di un nuovo contraddittorio per l’atto successivo.
- Se l’avviso riguarda più componenti imponibili o più fatture, la mancata dimostrazione che tutte le riprese siano state già oggetto di confronto amministrativo è sufficiente a rendere fondata l’eccezione di violazione del contraddittorio.
- La censura di cassazione deve restare entro il paradigma della violazione di legge; non è consentito chiedere una rivalutazione del merito sotto la veste del vizio di legittimità.
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