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Legge

L.R. Puglia 20/2004

Nuove norme di riordino delle Comunità Montane(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 20/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplinava ordinamento, compiti e funzionamento delle Comunità montane pugliesi, ridefinendo le zone omogenee montane e le relative sedi. È però oggi abrogata: prima quasi integralmente dal 25 febbraio 2010, poi anche per gli articoli residui 17 e 18 dal 10 dicembre 2012, quindi non ha più applicazione pratica.

Riordino delle Comunità montane della Puglia

Riordino delle Comunità montane della Puglia

La legge regionale ha disciplinato l’assetto delle Comunità montane nel territorio pugliese, ridefinendo le zone omogenee montane, la composizione degli enti e alcuni profili organizzativi e finanziari. Il testo consolidato risulta oggi privo di efficacia pratica, perché integralmente abrogato.

Finalità e ambito territoriale

La disciplina mirava a ordinare le Comunità montane e a ridelimitare in zone omogenee i territori montani della Regione Puglia. La Regione dichiarava inoltre di voler tutelare e valorizzare le specificità dei territori montani del Gargano, dei Monti Dauni e della Murgia, favorendone lo sviluppo economico, sociale e culturale e la partecipazione alla programmazione pluriennale.

Natura delle Comunità montane e criteri di appartenenza

Le Comunità montane venivano qualificate come unioni di comuni ed enti locali costituiti tra comuni montani, parzialmente montani e contigui, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane e per l’esercizio associato di funzioni comunali. Non potevano farne parte i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti; tale esclusione non precludeva ai territori interessati i benefici e gli interventi speciali previsti per la montagna da norme europee, statali o regionali. Il regime delle indennità degli amministratori era rinviato alla disciplina del testo unico degli enti locali, con esclusione dell’articolo 82, comma 4, del medesimo testo unico. Le eventuali spese gravavano sul bilancio delle Comunità montane e dovevano trovare copertura nei finanziamenti previsti dalla legge.

Zone omogenee e Comunità montane istituite

I territori montani della Regione, già individuati dalla normativa previgente, erano ripartiti in zone omogenee sulla base di criteri di unità territoriale, economica e sociale. Le zone individuate erano:

  • Gargano;
  • Monti Dauni settentrionali;
  • Monti Dauni meridionali;
  • Murgia barese nord-ovest;
  • Murgia barese sud-est;
  • Murgia tarantina.

La legge indicava per ciascuna zona l’elenco dei comuni compresi e attribuiva specificamente:

  • Rodi Garganico alla zona del Gargano;
  • Castelluccio dei Sauri ai Monti Dauni meridionali;
  • Montemesola, Palagiano e Palagianello alla Murgia tarantina.

Sulla base delle zone omogenee erano costituite le seguenti Comunità montane, con sedi indicate dalla legge e da definirsi nell’ambito dell’autonomia statutaria e organizzativa degli enti:

  • Comunità montana del Gargano, con sede a Monte Sant’Angelo;
  • Comunità montana dei Monti Dauni settentrionali, con sede a Casalnuovo Monterotaro;
  • Comunità montana dei Monti Dauni meridionali, con sede a Bovino;
  • Comunità montana della Murgia barese nord-ovest, con sede a Ruvo;
  • Comunità montana della Murgia barese sud-est, con sede a Gioia del Colle;
  • Comunità montana della Murgia tarantina, con sede a Mottola.

Modifica delle zone omogenee

La variazione delle zone omogenee era rimessa alla Giunta regionale, previo parere della Consulta prevista dalla legge e previa consultazione degli enti e organismi interessati. Le leggi regionali che istituivano nuovi comuni o modificavano le circoscrizioni comunali nei territori montani dovevano disporre le conseguenti modifiche delle zone omogenee delle relative Comunità montane.

Regime abrogativo e attualità

La legge è stata successivamente abrogata in modo progressivo: dapprima, dal 25 febbraio 2010, è stata abrogata quasi integralmente, con salvezza degli articoli 17 e 18; poi anche tali articoli sono stati abrogati dal 10 dicembre 2012. Di conseguenza, il provvedimento deve considerarsi obsoleto e non più applicabile.

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