L.R. Puglia 21/2004
Disposizioni in materia di attività estrattiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge pugliese disciplina autorizzazioni e procedimenti per cave e torbiere, con particolare attenzione alle aree naturali protette e ai siti Natura 2000. Prevede condizioni aggiuntive per proroghe e completamenti autorizzativi, l’istituzione dello Sportello unico regionale per le attività estrattive e la riforma del CTRAE. L’atto è stato poi superato dalle successive modifiche e, per la parte istitutiva, risulta oggi non più applicabile.
Disposizioni regionali sull’attività estrattiva
Disposizioni regionali in materia di attività estrattiva
La legge regionale disciplina, per la Regione Puglia, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava e torbiera e introduce misure speciali per le attività ubicate in aree naturali protette e nei siti della rete Natura 2000. Il testo consolida inoltre l’assetto organizzativo del procedimento autorizzatorio, con istituzione dello Sportello unico regionale per le attività estrattive e del Comitato tecnico regionale attività estrattiva (CTRAE).
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda la coltivazione di cave e torbiere e le relative pertinenze nel territorio pugliese. L’intervento legislativo mira a regolare il rilascio delle autorizzazioni, il raccordo tra uffici competenti e la valutazione degli impatti ambientali e paesaggistici, con particolare rigore per gli impianti insistenti in aree tutelate.
Regole speciali per cave in aree protette e siti Natura 2000
Nelle more dell’adozione dei regolamenti regionali sulle misure di conservazione previste dalla normativa comunitaria sugli habitat, la proroga delle autorizzazioni e/o il completamento delle procedure autorizzative per le cave in attività ricadenti in aree naturali protette e in siti Natura 2000 è subordinato a condizioni aggiuntive. In particolare, è richiesta la presentazione di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero, assistiti da fideiussione prestata da un primario istituto nazionale e di valore corrispondente al costo del recupero. I piani devono essere redatti tenendo conto delle caratteristiche naturali dell’area e del dimensionamento residuo del giacimento, da definire sulla base di specifiche indagini.
Procedimento autorizzatorio per cave e torbiere
La coltivazione di cava o torbiera e le relative pertinenze è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal dirigente dell’Ufficio minerario regionale, previo parere vincolante del CTRAE. Il procedimento autorizzatorio viene quindi ricondotto a un modello centralizzato regionale, con un ruolo decisivo del parere tecnico del Comitato.
Sportello unico regionale per le attività estrattive
Presso l’Assessorato regionale all’Industria - Ufficio minerario è istituito lo Sportello unico regionale per le attività estrattive, competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava. Lo Sportello opera presso le diverse strutture interessate al rilascio di pareri e nulla osta, in deroga alle rispettive norme di riferimento e in sostituzione del soggetto proponente, al fine di coordinare e semplificare l’istruttoria.
Comitato tecnico regionale attività estrattiva (CTRAE)
Il CTRAE è istituito presso l’Assessorato Industria, Commercio e Artigianato ed è composto da rappresentanti tecnici e istituzionali delle amministrazioni e professionalità coinvolte. Ne fanno parte il dirigente responsabile dell’Ufficio minerario regionale, con funzioni di presidente, i dirigenti o loro delegati delle autorità competenti in materia di VIA e di valutazione di incidenza, il dirigente del Settore urbanistico regionale, i dirigenti degli ispettorati ripartimentali delle foreste, esperti in diritto minerario e in discipline geologico-minerarie, un esperto designato dall’Ordine dei geologi per ciascuna provincia e il dirigente dell’ufficio urbanistico del Comune interessato. I componenti legati al territorio provinciale o comunale partecipano alle riunioni quando si trattano questioni relative al rispettivo ambito territoriale.
Tempistiche di attuazione e regime iniziale
La Giunta regionale era tenuta, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, a disciplinare il funzionamento dello Sportello unico regionale e a nominare il CTRAE nella nuova composizione. La legge è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Stato attuale e utilità pratica
Il testo consolidato evidenzia che le disposizioni istitutive dello Sportello unico regionale e la riforma del CTRAE risultano poi abrogate dalla legge regionale n. 22 del 2019. Di conseguenza, la parte organizzativa della disciplina non ha più utilità applicativa attuale; conserva invece rilievo storico la regola speciale sulle autorizzazioni in aree protette e siti Natura 2000, limitatamente ai casi e ai periodi in cui essa è stata operativa.
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