R.R. Puglia 5/2004
L.r. 13/01- Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di contributi regionali per spese di investimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in Puglia, le domande, l’istruttoria, l’ammissione a finanziamento, l’erogazione, il collaudo e l’eventuale revoca di contributi regionali destinati a spese di investimento previste da leggi regionali. Prevede limiti percentuali sulle spese ammissibili, tempi di esecuzione, anticipazione iniziale e saldo finale, con applicazione alle procedure di finanziamento regionali vigenti.
Procedure per l’ammissibilità e l’erogazione di contributi regionali per spese di investimento in Puglia
Procedure per contributi regionali su spese di investimento
Il regolamento della Regione Puglia disciplina le modalità per ammettere a contributo regionale spese di investimento previste da leggi regionali, nonché l’istruttoria, la concessione, l’erogazione, il collaudo e la revoca dei finanziamenti. La disciplina opera nel territorio pugliese e si inserisce nel quadro della normativa regionale in materia di lavori pubblici.
Ambito di applicazione e domanda di finanziamento
I soggetti individuati dalle leggi regionali quali destinatari di contributi per spese di investimento devono presentare apposita istanza all’Assessorato ai Lavori Pubblici – Settore Lavori Pubblici, corredata da una relazione tecnica e dalla deliberazione dell’organo competente. La relazione deve illustrare in modo puntuale:
- il fabbisogno di spesa;
- l’esistenza di progetti approvati o già redatti;
- la possibilità di eseguire le opere per lotti completamente funzionali;
- i tempi strettamente necessari per l’esecuzione;
- la disponibilità dei suoli;
- la compatibilità con gli strumenti urbanistici e con eventuali altri vincoli di legge.
Istruttoria e ammissione a finanziamento
Sulle richieste di finanziamento viene acquisito il parere della competente Struttura tecnica periferica del Settore Lavori Pubblici, con riferimento sia all’intervento previsto sia alla congruità della spesa. Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, verificata la coerenza con gli atti di indirizzo della Giunta regionale, ammette a finanziamento l’intervento con proprio provvedimento, individuando contestualmente il soggetto attuatore e i tempi strettamente necessari per l’esecuzione.
Gestione dell’intervento, progettazione ed esecuzione
Dopo l’ammissione a finanziamento, il soggetto attuatore nomina il Responsabile del Procedimento secondo la normativa statale sui lavori pubblici e secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 13/2001. La progettazione, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento alla l.r. 13/2001.
Termini di esecuzione e proroga
Se l’intervento non viene realizzato nei termini fissati, può essere concessa una sola proroga, purché sia ragionevole ritenere che l’opera sia comunque destinata a buon fine. I termini di esecuzione sono quindi vincolanti e la proroga ha carattere eccezionale e non reiterabile.
Spese ammissibili e limiti finanziari
L’importo ammesso a finanziamento comprende le voci di spesa previste dall’art. 17 del regolamento statale n. 554/1999, ma con limiti specifici per alcune categorie di costi. In particolare:
- le spese generali, incluse progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudi tecnici e collaudo tecnico-amministrativo, sono riconosciute entro percentuali massime dell’importo dei lavori a base d’appalto: 19% fino a 250.000 euro, 17% fino a 500.000 euro, 14% fino a 2.500.000 euro, 13% fino a 5.000.000 euro, 12% oltre 5.000.000 euro;
- le spese per acquisizione delle aree sono ammissibili fino al 10% dell’importo di progetto;
- gli imprevisti sono ammissibili fino al 7% dell’importo contrattuale dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza.
Concessione formale e rideterminazione del finanziamento
Dopo l’aggiudicazione dei lavori, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici concede formalmente il finanziamento, riducendolo delle economie derivanti dalla gara. L’importo rideterminato è fisso e invariabile; restano escluse spese per interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento danni.
Oneri ulteriori, riserve e interessi passivi
Maggiori oneri derivanti da riserve, arbitrati, sentenze o transazioni possono trovare copertura, nell’ambito del finanziamento assegnato, solo per la parte relativa ai lavori e agli errori di contabilizzazione. Gli interessi passivi per ritardati pagamenti sono ammissibili solo se si tratta di interessi legali relativi al ritardo nell’erogazione delle tranche richieste dall’ente attuatore e purché non sia maturata la prescrizione quinquennale. Il riconoscimento è subordinato a specifica istanza dell’ente e alla presentazione di idonea documentazione.
Erogazione del contributo
L’erogazione del contributo, ricalcolato dopo la gara, è effettuata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici con queste modalità:
- anticipazione del 7% del costo dell’intervento rideterminato, previa attestazione del Responsabile Unico del Procedimento sull’avvio concreto dei lavori;
- erogazioni successive fino al 30% del costo rideterminato, nei limiti delle spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate, con rendicontazione delle somme già erogate e vistazione della Struttura tecnica periferica;
- erogazione finale nel residuo 3%, subordinata all’omologazione della spesa complessiva e all’approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.
Varianti, pubblicità del finanziamento e collaudo
Eventuali varianti e nuovi quadri economici devono essere approvati con le stesse procedure previste per l’approvazione del progetto. In cantiere deve essere esposto un cartellone fisso con l’emblema della Regione Puglia e la dicitura “Progetto finanziato dalla Regione Puglia”. L’intervento è soggetto a collaudo tecnico-amministrativo, oltre agli eventuali collaudi tecnici specifici previsti dalla legge o dal contratto; la nomina del collaudatore o della commissione avviene ai sensi della l.r. 13/2001.
Revoca del finanziamento e restituzione delle somme
La Regione Puglia può revocare il finanziamento in caso di violazioni o negligenze rispetto alla disciplina applicabile, alle leggi, ai regolamenti, alle disposizioni amministrative e alle norme di buona amministrazione. La revoca è possibile anche se il soggetto attuatore, per imperizia o altri comportamenti, comprometta la tempestiva esecuzione o la buona riuscita dell’intervento, oppure in presenza di gravi ritardi nell’utilizzo del finanziamento, anche se non imputabili all’ente attuatore. In caso di revoca, il soggetto attuatore deve restituire le somme anticipate dalla Regione e sopporta integralmente gli oneri relativi all’intervento.
Norme richiamate e disciplina residuale
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme vigenti in materia, nei limiti della loro compatibilità. Il regolamento richiama inoltre la disciplina regionale sui lavori pubblici e, per alcuni profili, la normativa statale in materia di accordo bonario, responsabilità del procedimento e collaudo.
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