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Regolamento

R.R. Puglia 7/2004

L.r. 13/01 art. 21 - Determinazione dei criteri per la compilazione delle specifiche relative agli incarichi per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e certificato regolare esecuzione

Normativa regionaleR.R. Puglia 7/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento della Regione Puglia definisce i criteri di calcolo degli onorari per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e certificato di regolare esecuzione, con maggiorazioni, riduzioni e rimborso spese. Stabilisce inoltre che il pagamento delle parcelle avvenga solo dopo il visto dell’ufficio regionale competente. È applicabile dal 11 novembre 2004 e disciplina incarichi e compensi in materia di lavori pubblici regionali.

Criteri per i compensi dei collaudatori e per gli incarichi di collaudo e regolare esecuzione nei lavori pubblici regionali

Criteri regionali per il compenso dei collaudatori nei lavori pubblici

Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, la determinazione degli onorari spettanti per il collaudo tecnico-amministrativo, il collaudo statico e il certificato di regolare esecuzione. La disciplina è pensata per gli incarichi nell’ambito dei lavori pubblici regionali e definisce criteri di calcolo, maggiorazioni, riduzioni, spese e controllo preventivo delle parcelle.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Il testo si applica ai collaudatori non appartenenti all’organico della stazione appaltante; rientrano quindi anche i collaudatori nominati dalla Regione e i dirigenti regionali quando operano in tale qualità. La regola vale anche per iscritti ad albi professionali diversi da ingegneri e architetti, purché l’onorario sia calcolato secondo i criteri previsti dal regolamento.

Base di calcolo dell’onorario di collaudo tecnico-amministrativo

Il compenso base è determinato applicando le aliquote della tabella C della legge n. 143/1949. La base di calcolo è costituita dall’importo risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell’importo delle eventuali riserve dell’appaltatore.

Sono considerate ai fini della maggiorazione solo le riserve che attengono, in particolare:

  • alla correttezza delle registrazioni contabili;
  • all’applicazione dei prezzi contrattuali;
  • a divergenze tra appaltatore e direzione dei lavori;
  • a comportamenti dell’amministrazione o dell’appaltatore nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
  • a evenienze imprevedibili nella realizzazione dell’opera.

Sono invece escluse:

  • le richieste di maggiori compensi spettanti ope legis, come gli interessi per ritardato pagamento;
  • le richieste di disapplicazione delle penali per il ritardo nell’esecuzione oltre il termine contrattuale.

Maggiorazioni e riduzioni dell’onorario di collaudo

Se il collaudo è affidato a una commissione, il compenso è aumentato del 25% per ogni componente oltre il primo e poi ripartito tra tutti i componenti.

È prevista inoltre una maggiorazione forfetaria del 20% quando, su esplicita richiesta della Regione, sia redatta una relazione acclarante i rapporti tra Regione e soggetto attuatore, ai fini del parere sull’ammissibilità a finanziamento delle spese sostenute.

Per la revisione tecnico-contabile è riconosciuto un ulteriore compenso:

  • pari al 30% per opere contabilizzate a misura;
  • pari al 15% per opere contabilizzate a corpo.

Sull’onorario si applica inoltre la riduzione prevista dall’articolo 17, comma 14-quater, della legge n. 109/1994, nella misura del 20%.

Rimborso spese

Il rimborso spese professionali è determinato forfetariamente, per ciascun componente, nella misura del 30% dell’onorario lordo prima della riduzione. Nei collaudi in corso d’opera, se sono state effettuate e certificate almeno due visite sopralluogo prima della fine dei lavori, tale percentuale può essere elevata fino al 60%.

Onorario per collaudo statico

Per il collaudo statico delle strutture, comprensivo della verifica dell’osservanza delle norme sismiche, l’incarico è affidato al collaudatore o al presidente della commissione, se in possesso dei requisiti specifici; in mancanza, a uno dei componenti della commissione.

L’onorario si calcola applicando all’importo lordo delle opere strutturali, desunto dallo stato finale, la percentuale della tabella A della tariffa professionale, classe If o Ig, con riduzione del 10%. Se il collaudatore ha eseguito la prova di carico o ha fatto propri i risultati di prova disposta dal direttore dei lavori, il compenso è moltiplicato per il coefficiente 1,6. Anche qui opera la riduzione massima del 20% prevista dalla legge n. 109/1994. Per spese e prestazioni accessorie è prevista una maggiorazione del 40%.

Certificato di regolare esecuzione

Quando il certificato di regolare esecuzione è redatto da un direttore dei lavori non appartenente all’organico della stazione appaltante, l’onorario è pari al 40% di quello spettante al collaudatore secondo la tabella C della legge n. 143/1949, senza compensi accessori né spese.

Verifica e pagamento delle parcelle

Le stazioni appaltanti possono procedere al pagamento delle specifiche solo dopo aver acquisito il visto del competente ufficio dell’Assessorato regionale ai lavori pubblici. Tale ufficio deve verificare che la compilazione delle parcelle sia conforme ai criteri fissati dal regolamento.

Riferimento temporale e attualità

Il regolamento è vigente dal 11 novembre 2004 e, nel testo fornito, non risulta abrogato. Disciplina una materia tecnica ed economica ancora potenzialmente utile per la liquidazione di incarichi di collaudo relativi a lavori pubblici regionali.

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