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Legge

L.R. Puglia 19/2004

Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e in materia urbanistica.

Normativa regionaleL.R. Puglia 19/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 19/2004 disciplina gli effetti delle domande di definizione degli illeciti edilizi collegate al condono e alla normativa statale del 2004, salva alcune istanze presentate in specifiche finestre temporali. Interviene anche su domande pendenti ex leggi 1985 e 1994 e su accordi di programma per interventi produttivi rilevanti, con effetti urbanistici ed espropriativi.

Disposizioni su sanatoria edilizia e accordi di programma in Puglia

Disposizioni regionali in materia di definizione degli illeciti edilizi e accordi di programma

La legge regionale della Puglia interviene da un lato sulla disciplina delle domande di sanatoria/definizione degli illeciti edilizi connessa al condono e alle sopravvenienze statali del 2004, dall’altro introduce uno strumento di programmazione per iniziative produttive di rilievo localizzate in prossimità di infrastrutture regionali.

Ambito applicativo e finalità

Il provvedimento opera nel territorio della Regione Puglia e si collega sia alla normativa sul contenimento della spesa pubblica e sulla definizione degli illeciti edilizi, sia a esigenze di sviluppo socio-economico e valorizzazione del patrimonio infrastrutturale. La disciplina urbanistica è affiancata, in un caso specifico, da effetti espropriativi e di pubblica utilità.

Salvezza delle domande presentate in un periodo transitorio

Per salvaguardare l’affidamento dei richiedenti, la legge fa salve, a tutti gli effetti della legge statale n. 191/2004, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate dagli aventi titolo in correlazione alla legge regionale n. 28/2003:

  • fino al 7 luglio 2004, data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 196/2004;
  • dal 12 luglio 2004, data di entrata in vigore del d.l. n. 168/2004;
  • fino al 31 luglio 2004, data di entrata in vigore della l. n. 191/2004.

Nuove domande di definizione degli illeciti edilizi

I soggetti che intendono avvalersi dei benefici di legge devono presentare la domanda al Comune competente per territorio nei termini stabiliti dalla legge n. 191/2004. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista dalla legge statale n. 326/2003. Resta fermo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lettera c) del d.l. n. 168/2004, convertito dalla l. n. 191/2004.

Domande pendenti ai sensi delle leggi del 1985 e del 1994

Le domande di sanatoria già presentate ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge n. 724/1994, se ancora pendenti, vengono definite secondo le procedure vigenti al momento della presentazione. Se riguardano immobili su aree soggette ai vincoli dell’art. 32 della legge n. 47/1985, la definizione è subordinata, ove non ancora acquisiti, al parere favorevole e/o al nulla osta dell’autorità competente.

Modifica alla disciplina regionale del 2003

La legge sopprime, nell’art. 2 della l.r. n. 28/2003, le parole che limitavano l’applicazione della norma ai soli immobili ricadenti in aree non soggette ai vincoli di cui all’art. 32 della legge n. 47/1985. Ne deriva un ampliamento del perimetro applicativo della disciplina regionale richiamata.

Accordo di programma per insediamenti produttivi di rilievo

Per favorire lo sviluppo socio-economico mediante l’uso e la valorizzazione del patrimonio infrastrutturale, il Presidente della Regione può promuovere, su richiesta di uno o più soggetti pubblici o privati interessati, un accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000. Lo strumento è finalizzato alla realizzazione di opere e interventi, anche in variante agli strumenti urbanistici, in aree limitrofe a infrastrutture ferroviarie, aeree, marittime e intermodali di rilevanza regionale.

Presupposti dell’accordo e ricadute occupazionali

L’accordo è riservato a interventi di particolare rilevanza nei settori dell’industria e dei servizi, purché comportino un incremento occupazionale non inferiore a 150 unità nel territorio regionale. Nell’accordo devono essere definite le ricadute occupazionali dell’intervento.

Effetti dell’approvazione e disciplina espropriativa

L’approvazione dell’accordo di programma con decreto del Presidente della Regione produce la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e degli interventi previsti. Se necessario, si applica la disciplina del d.P.R. n. 327/2001 in materia di espropriazione per pubblica utilità, oltre alle leggi regionali in materia espropriativa. Restano applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000.

Termini di realizzazione

L’accordo di programma deve indicare il termine di inizio e di compimento dei lavori e delle eventuali espropriazioni, così da fissare il cronoprogramma dell’intervento e dei relativi procedimenti attuativi.

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