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Legge

L.R. Puglia 16/2004

Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici)

Normativa regionaleL.R. Puglia 16/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 16/2004 modifica la l.r. 13/2001 introducendo regole su giustificazioni delle offerte anomale, licitazione privata semplificata per lavori sotto 1 milione di euro, premio di acceleramento e limiti alla trattativa privata. È una disciplina ancora formalmente vigente ma riferita a procedure di gara ormai superate dal quadro dei contratti pubblici successivo.

Modifiche alla disciplina pugliese su opere e lavori pubblici

Modifiche alla disciplina pugliese in materia di opere e lavori pubblici

La legge regionale Puglia 25 ottobre 2004, n. 16 interviene sulla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13, integrando e sostituendo alcune regole sugli affidamenti di lavori pubblici finanziati anche dalla Regione. La disciplina riguarda il territorio della Regione Puglia e introduce previsioni su offerte anormalmente basse, licitazione privata semplificata, premio di acceleramento e limiti alla trattativa privata.

Offerte con ribasso superiore al quinto e verifiche di congruità

Per i lavori finanziati anche parzialmente dalla Regione di importo inferiore a 5 milioni di euro, quando l’affidamento avviene con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, le imprese devono allegare all’offerta le giustificazioni sugli elementi costitutivi dell’offerta e la relativa analisi economica se il ribasso supera il quinto dell’importo a base di gara. Le giustificazioni sono ammesse solo per:

  • soluzioni tecniche adottate;
  • documentate condizioni eccezionalmente favorevoli di cui l’impresa dispone per eseguire i lavori.

La mancata produzione, anche parziale, delle giustificazioni e dell’analisi economica comporta l’esclusione dell’offerta prima dell’attivazione del meccanismo di esclusione automatica. La stazione appaltante deve inoltre procedere in contraddittorio con l’aggiudicataria per verificare il merito delle giustificazioni presentate.

Per i lavori di importo inferiore a 1 milione e 250 mila euro non opera l’obbligo di presentare le giustificazioni per le offerte con ribasso superiore al quinto.

Licitazione privata semplificata per lavori sotto soglia

Per l’affidamento di contratti di lavori pubblici di importo inferiore a 1 milione di euro, IVA esclusa, e fermo restando quanto previsto dalla l.r. 13/2001, si procede mediante licitazione privata semplificata.

Ogni anno, entro il 31 dicembre, le amministrazioni aggiudicatrici approvano e pubblicano:

  • l’elenco dei lavori da affidare con tale procedura;
  • la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione;
  • la pubblicazione sul sito internet regionale;
  • la pubblicazione all’albo della stazione appaltante.

La procedura può comunque essere usata anche per lavori non inseriti nell’elenco, purché il bando preveda un termine adeguato per consentire alle imprese di chiedere l’inserimento.

Le imprese interessate presentano domanda indicando le categorie di interesse e allegando la documentazione sui requisiti generali e speciali. Le domande valgono per il triennio successivo. Ogni impresa può presentare una sola domanda per categoria, come soggetto singolo o come partecipante ai soggetti associativi previsti dalla normativa statale richiamata.

La selezione delle imprese da invitare avviene tramite sorteggio, con questi criteri:

  • da 15 a 20 imprese domandanti: si sorteggiano 10 imprese;
  • da 21 a 30 imprese: se ne sorteggiano 15;
  • da 31 a 40 imprese: se ne sorteggiano 20;
  • oltre 40 imprese: se ne sorteggiano 30.

Le imprese già invitate sono escluse dai sorteggi delle gare successive fino a esaurimento delle domande per ciascuna categoria. Se le imprese rimaste sono meno di quelle da sorteggiare, il numero è integrato con ulteriori sorteggi tra le imprese già invitate in precedenza.

Se per una categoria meno di 15 imprese in possesso dei requisiti presentano domanda, i lavori devono essere affidati con procedura aperta o ristretta.

Premio di acceleramento

Nel quadro economico dei lavori può essere prevista la disponibilità di somme da utilizzare come premio di acceleramento a favore dell’appaltatore, per l’ultimazione dell’opera in anticipo rispetto al tempo contrattuale. La previsione è richiamata in coerenza con l’articolo 23 del capitolato generale d’appalto richiamato dalla legge.

Trattativa privata

La trattativa privata è ammessa solo nei casi previsti dalla normativa statale e comunque per lavori di importo non superiore a 200 mila euro.

Regime attuale e utilità pratica

La legge non contiene una disciplina transitoria specifica né un termine di efficacia. Tuttavia, il suo contenuto si inserisce in un sistema di appalti pubblici successivamente superato dalla normativa nazionale più recente; per questo, pur risultando formalmente presente nel corpus normativo, ha oggi scarso rilievo pratico operativo.

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