Sentenza del 18/07/2019 n. 19324 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Lazio ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva escluso le sanzioni e gli interessi per il tardivo versamento dell'ecotassa relativa al terzo e quarto trimestre 2004. La Regione sosteneva che la normativa statale e regionale fosse compatibile con il diritto dell'Unione europea, poiché il gestore della discarica, individuato come soggetto passivo del tributo, può rivalersi sui Comuni conferenti per recuperare sia l'imposta sia i costi connessi al ritardo, comprese le sanzioni, mediante strumenti negoziali e giudiziari. Contestava inoltre l'omessa pronuncia e la motivazione apparente della CTR.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo legittimo il sistema che pone formalmente l'ecotassa a carico del gestore della discarica, prevedendo però la traslazione economica del tributo sui Comuni conferenti tramite il diritto di rivalsa. Ha ritenuto compatibile tale meccanismo con il diritto dell'Unione europea, a condizione che il gestore disponga di strumenti effettivi e tempestivi per recuperare il tributo e i costi derivanti dal ritardo. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contribuente. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 549 del 1995, art. 3, commi 26-31
Il gestore della discarica è individuato come soggetto passivo del tributo speciale, con possibilità di rivalsa nei confronti di chi conferisce i rifiuti.
La norma può separare il soggetto formalmente obbligato al pagamento dal soggetto sul quale il tributo grava economicamente. Il gestore deve versare l'imposta alla Regione, ma può trasferirne il costo ai Comuni o agli altri conferenti.
Legge regionale Lazio n. 42 del 1998, artt. 3 e 5
Disciplina regionale delle modalità di determinazione, versamento e riscossione dell'ecotassa nel Lazio, compresi gli obblighi del gestore.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
Prevede conseguenze sanzionatorie per il tardivo versamento del tributo; la sanzione è riferita direttamente al gestore, quale soggetto tenuto per legge al pagamento entro il termine previsto.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3
Richiamato nel quadro normativo applicabile al sistema sanzionatorio tributario.
Direttiva 1999/31/CE, art. 10
Tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio della discarica devono essere coperti dal prezzo applicato dal gestore.
La direttiva non impone uno specifico metodo di finanziamento e non impedisce l'istituzione di un tributo a carico del gestore, purché il sistema garantisca il rimborso effettivo e tempestivo e consenta di trasferire nel prezzo anche i costi dei ritardi imputabili ai conferenti.
Sentenza della Corte di giustizia UE 25 febbraio 2010, causa C-172/08
La normativa è compatibile con il diritto dell'Unione a condizione che siano garantiti il rimborso effettivo e a breve termine del tributo e la ripercussione dei costi del ritardo sul prezzo pagato dalle amministrazioni.
Il principio "chi inquina paga" non è violato se il gestore è il soggetto passivo formale, purché non resti definitivamente gravato da costi relativi a rifiuti prodotti da altri.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- In materia tributaria può essere legittimo individuare come soggetto passivo formale chi gestisce l'attività o incassa il tributo, anche se il costo economico è destinato a ricadere su un altro soggetto attraverso rivalsa o traslazione nel prezzo.
- La compatibilità con il diritto dell'Unione europea dipende dall'effettività del meccanismo di recupero: il soggetto formalmente obbligato non deve restare stabilmente esposto ai costi generati da altri.
- Le sanzioni per il tardivo pagamento possono essere applicate al soggetto che, secondo la legge, deve versare tempestivamente il tributo, anche se il ritardo è stato causato dal mancato pagamento del cliente o dell'ente conferente.
- La possibilità di rivalersi non richiede necessariamente una procedura amministrativa speciale: possono essere sufficienti strumenti contrattuali, garanzie, azioni monitorie, misure cautelari e altri ordinari strumenti di tutela del credito, purché concretamente idonei.
- Il gestore deve normalmente organizzare contrattualmente il rischio di insolvenza o ritardo dei conferenti, includendo nel corrispettivo del servizio i costi delle garanzie e delle eventuali attività di recupero.
- Il principio "chi inquina paga" è rispettato quando i costi ambientali e tributari vengono, in ultima analisi, trasferiti sui soggetti che conferiscono o producono i rifiuti, anche se il pagamento iniziale è imposto al gestore.
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