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Ordinanza

Ordinanza n. 1839/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Marche che aveva respinto la domanda cautelare contro il diniego relativo al porto d’arma per difesa personale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente porto d’arma)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Marche che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. La controversia riguarda la richiesta di concessione del porto d’arma per difesa personale ai sensi dell’art. 42 TULPS. L’appello cautelare si fonda sulla peculiare situazione personale dell’interessato, valutata in relazione sia alla sua storia professionale pregressa sia a successivi episodi, ritenuti meritevoli di approfondimento nella fase di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR. A un sommario esame, proprio della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto non escludibile la sussistenza dei presupposti per la concessione del porto d’arma per difesa personale ai sensi dell’art. 42 TULPS. Non ha tuttavia disposto direttamente il rilascio del titolo: ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ordinando alla segreteria di trasmettere l’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42 TULPS

    Nella fase cautelare non è stato escluso che la situazione concreta dell’interessato potesse integrare i presupposti per la concessione del porto d’arma per difesa personale.

  • art. 62 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa all’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Utilizzato per accogliere l’istanza cautelare ai limitati fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza disporre direttamente il rilascio del porto d’arma.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la situazione personale e professionale dell’interessato presenta elementi che richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può ritenere non esclusa la fondatezza della pretesa senza anticipare la decisione di merito.
  • In una controversia relativa al porto d’arma per difesa personale, la valutazione cautelare può tener conto unitariamente della storia professionale pregressa e degli episodi successivi riguardanti il richiedente, rinviando al merito l’adeguato approfondimento.
  • Quando le contrapposte esigenze possono essere tutelate mediante una rapida definizione del giudizio, l’istanza cautelare può essere accolta ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., con sollecita fissazione dell’udienza di merito e senza immediata attribuzione del bene della vita.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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