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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35306/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la sentenza di condanna emessa in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Il primo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio e contestava la pena irrogata; il secondo motivo censurava la quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva. La Corte rileva che entrambi i motivi sono generici: il primo perché si confronta solo in modo assertivo con una motivazione di merito ritenuta logica, coerente e puntuale, fondata sulla concessione delle attenuanti generiche, sui due precedenti penali specifici, sull'intensità del dolo e sull'assenza di resipiscenza; il secondo perché riproduce censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, che aveva anche osservato come la pena fosse semmai troppo mite in relazione alle condizioni economiche del ricorrente e comunque non ulteriormente modificabile per il divieto di reformatio in peius.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    norma incriminatrice per il reato per il quale è intervenuta la condanna confermata in appello; il ricorso non ne mette in discussione la sussistenza, ma solo il trattamento sanzionatorio.

  • divieto di reformatio in peius

    la pena non poteva essere ulteriormente modificata in senso peggiorativo nel giudizio di impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; censure generiche sono inammissibili.
  • È inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre contestazioni già dedotte e disattese nei gradi di merito, senza indicare un reale vizio logico o giuridico della decisione impugnata.
  • La quantificazione della pena, ove sorretta da motivazione non illogica e coerente con i criteri valorizzati dal giudice di merito, non può essere sovvertita in cassazione sulla base di mere doglianze assertive.
  • Il divieto di reformatio in peius impedisce di modificare in peius la decisione impugnata nel grado successivo, anche quando la pena risulti contestata sotto il profilo della misura della sanzione sostitutiva.
  • La valutazione di congruità della pena può essere sorretta dalla considerazione di attenuanti generiche, precedenti penali specifici, intensità del dolo e assenza di resipiscenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA

Testo integrale

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