Cassazione Penale, Sentenza n. 14015/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 11/06/2024 del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. articolando due motivi: (1) con riferimento al primo gruppo di reati (lesione personale, sequestro di persona e rapina commessi il 13-14/02/2020 a Lignano Sabbiadoro e il 10/01/2020 a Civitella di Romagna) ha dedotto che sussistono gli elementi sintomatici di un medesimo disegno criminoso (omogeneità delle condotte, contiguità temporale e contesto geografico, analoghe modalità operative, presenza di un medesimo correo) e che il giudice aveva errato nel non riconoscere la continuazione; (2) con riferimento al secondo gruppo di reati (trasgressione del provvedimento di espulsione, art.13, comma 13, d.lgs. n.286/1998, commessi il 14/02/2020 e il 24/01/2019) ha censurato il rigetto della continuazione come apodittico, chiedendo una valutazione più motivata della natura e omogeneità dei reati.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso in parte fondato: ha rigettato il primo motivo (il giudice dell'esecuzione aveva correttamente rilevato la mancanza di prove dell'unicità del disegno criminoso per i reati del primo gruppo, considerando che i fatti risultavano frutto di distinte determinazioni causali e che la vittima del secondo reato era stata individuata successivamente), mentre ha accolto il secondo motivo ritenendo la motivazione dell'ordinanza incongrua e insufficiente con riferimento ai reati di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente a tali reati e ha disposto il rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio sul punto; per il resto il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamato nel quadro delle regole sul concorso di reati/continuazione; nella sentenza si utilizza il criterio della 'unicità del disegno criminoso' per valutare la possibile applicazione della continuazione
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza di applicazione della continuazione; la Corte valuta se il giudice dell'esecuzione abbia compiuto una motivazione adeguata circa la sussistenza degli elementi della continuazione
art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione)
Norma incriminatrice relativa alla trasgressione del provvedimento di espulsione; la Corte ha ritenuto che sui reati disciplinati da tale norma il giudice dell'esecuzione non abbia fornito una valutazione motivata circa l'eventuale continuità dei reati
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera)
Criteri giurisprudenziali richiamati dalla Corte per individuare gli 'elementi sintomatici' del medesimo disegno criminoso: vicinanza cronologica, causalità, condizioni di tempo e luogo, modalità delle condotte, tipologia dei reati, bene tutelato e omogeneità delle violazioni
Massime di principio
- La continuazione ex art. 81 c.p. (richiamata tramite art. 671 c.p.p.) richiede la prova di un "unico disegno criminoso": non basta la somiglianza delle condotte, è necessario che i reati siano parte di un progetto deliberato fin dall'origine.
- Gli elementi sintomatici della continuazione sono plurimi e vanno valutati nel complesso: vicinanza cronologica, omogeneità del bene giuridico tutelato, identità o analogia delle modalità di commissione, contiguità di luogo e causalità tra i fatti.
- La semplice presenza di coautori o di alcuni elementi comuni (es. la partecipazione di un medesimo correo) non è di per sé decisiva: occorre dimostrare che il reo aveva già previsto il compimento delle ulteriori azioni criminali al momento del primo fatto.
- La distanza temporale, da sola, non esclude la continuazione, ma richiede una valutazione motivata; analogamente, la vicinanza temporale non determina automaticamente la continuazione se mancano altri elementi sintomatici.
- Il ricorso alla continuazione deve essere supportato da una motivazione probatoria: l'istante ha l'onere di fornire elementi utili e il giudice dell'esecuzione deve valutare in modo concreto e non meramente formale.
- Se il giudice dell'esecuzione rende una motivazione generica o assente circa l'omogeneità dei reati (specie quando si tratta di reati che tutelano lo stesso interesse, come la violazione del provvedimento di espulsione), la decisione può essere annullata e rinviata per nuovo esame.
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