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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14015/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 11/06/2024 del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. articolando due motivi: (1) con riferimento al primo gruppo di reati (lesione personale, sequestro di persona e rapina commessi il 13-14/02/2020 a Lignano Sabbiadoro e il 10/01/2020 a Civitella di Romagna) ha dedotto che sussistono gli elementi sintomatici di un medesimo disegno criminoso (omogeneità delle condotte, contiguità temporale e contesto geografico, analoghe modalità operative, presenza di un medesimo correo) e che il giudice aveva errato nel non riconoscere la continuazione; (2) con riferimento al secondo gruppo di reati (trasgressione del provvedimento di espulsione, art.13, comma 13, d.lgs. n.286/1998, commessi il 14/02/2020 e il 24/01/2019) ha censurato il rigetto della continuazione come apodittico, chiedendo una valutazione più motivata della natura e omogeneità dei reati.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso in parte fondato: ha rigettato il primo motivo (il giudice dell'esecuzione aveva correttamente rilevato la mancanza di prove dell'unicità del disegno criminoso per i reati del primo gruppo, considerando che i fatti risultavano frutto di distinte determinazioni causali e che la vittima del secondo reato era stata individuata successivamente), mentre ha accolto il secondo motivo ritenendo la motivazione dell'ordinanza incongrua e insufficiente con riferimento ai reati di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente a tali reati e ha disposto il rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio sul punto; per il resto il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nel quadro delle regole sul concorso di reati/continuazione; nella sentenza si utilizza il criterio della 'unicità del disegno criminoso' per valutare la possibile applicazione della continuazione

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'istanza di applicazione della continuazione; la Corte valuta se il giudice dell'esecuzione abbia compiuto una motivazione adeguata circa la sussistenza degli elementi della continuazione

  • art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione)

    Norma incriminatrice relativa alla trasgressione del provvedimento di espulsione; la Corte ha ritenuto che sui reati disciplinati da tale norma il giudice dell'esecuzione non abbia fornito una valutazione motivata circa l'eventuale continuità dei reati

  • Giurisprudenza (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera)

    Criteri giurisprudenziali richiamati dalla Corte per individuare gli 'elementi sintomatici' del medesimo disegno criminoso: vicinanza cronologica, causalità, condizioni di tempo e luogo, modalità delle condotte, tipologia dei reati, bene tutelato e omogeneità delle violazioni

Massime di principio

  • La continuazione ex art. 81 c.p. (richiamata tramite art. 671 c.p.p.) richiede la prova di un "unico disegno criminoso": non basta la somiglianza delle condotte, è necessario che i reati siano parte di un progetto deliberato fin dall'origine.
  • Gli elementi sintomatici della continuazione sono plurimi e vanno valutati nel complesso: vicinanza cronologica, omogeneità del bene giuridico tutelato, identità o analogia delle modalità di commissione, contiguità di luogo e causalità tra i fatti.
  • La semplice presenza di coautori o di alcuni elementi comuni (es. la partecipazione di un medesimo correo) non è di per sé decisiva: occorre dimostrare che il reo aveva già previsto il compimento delle ulteriori azioni criminali al momento del primo fatto.
  • La distanza temporale, da sola, non esclude la continuazione, ma richiede una valutazione motivata; analogamente, la vicinanza temporale non determina automaticamente la continuazione se mancano altri elementi sintomatici.
  • Il ricorso alla continuazione deve essere supportato da una motivazione probatoria: l'istante ha l'onere di fornire elementi utili e il giudice dell'esecuzione deve valutare in modo concreto e non meramente formale.
  • Se il giudice dell'esecuzione rende una motivazione generica o assente circa l'omogeneità dei reati (specie quando si tratta di reati che tutelano lo stesso interesse, come la violazione del provvedimento di espulsione), la decisione può essere annullata e rinviata per nuovo esame.

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