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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22858/2024 del 14/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha chiesto il recupero di somme in precedenza rimborsate a un notaio, in relazione a imposta di registro versata su atti di donazione rogati con il suo ministero. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio confermando l'annullamento della cartella, ritenendo decisivo il difetto di motivazione dell'atto: nella cartella erano richiamati solo una circolare interna, senza indicarne il contenuto, e un atto di revoca del rimborso solo per numero, senza allegazione né previa notificazione, oltre alla mancata specificazione degli atti notarili interessati. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 10, 57, 58 e 77 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il notaio non fosse legittimato, a differenza dei contraenti, a chiedere e ottenere il rimborso dell'imposta di registro versata sugli atti stipulati con il proprio ministero. La controricorrente ha resistito. La Corte ha però rilevato che il motivo di ricorso non censurava la ratio decidendi della sentenza impugnata, tutta fondata sull'inadeguatezza motivazionale della cartella, e non sulla legittimazione al rimborso del notaio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il motivo formulato dall'Agenzia era inconferente rispetto alla decisione impugnata, perché si limitava a contestare la legittimazione del notaio al rimborso, senza confrontarsi con il nucleo argomentativo della sentenza di merito, imperniato sul difetto assoluto di motivazione della cartella di pagamento. Ha quindi confermato l'annullamento dell'atto impositivo/restitutorio. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il motivo di ricorso per cassazione deve effettivamente colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura inconferente è assimilata alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, n. 4, c.p.c.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    la mancata specifica attinenza della censura al decisum rende il ricorso inammissibile, anche d'ufficio.

  • artt. 10, 57, 58 e 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    sono stati invocati dall'Agenzia per sostenere che il notaio non fosse legittimato a chiedere il rimborso dell'imposta di registro versata per gli atti rogati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, che operano tramite prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, ma non nei confronti delle Amministrazioni statali esentate.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi in modo diretto con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca un profilo diverso o irrilevante rispetto alla motivazione decisiva, il ricorso è inammissibile.
  • Una motivazione totalmente o sostanzialmente mancante dell'atto impositivo non può essere integrata ex post da chiarimenti forniti nel successivo giudizio di impugnazione dell'atto.
  • L'atto amministrativo tributario deve contenere elementi sufficienti a consentire al destinatario di comprendere la pretesa e di esercitare pienamente il diritto di difesa; in difetto, il vizio motivazionale impone l'annullamento senza esame del merito.
  • Nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, l'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o inammissibili non si applica per effetto del regime della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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