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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10023/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna (25/09/2010) in materia di riparazione per detenzione ingiusta. Il ricorrente contestava che la Corte territoriale non avesse esaminato le questioni sollevate nei motivi e sosteneva che gli elementi valorizzati dalla Corte fossero gli stessi già valutati, a suo dire erroneamente, dal giudice della cautela. I fatti: la persona offesa descrisse quattro uomini presenti alla rapina; solo uno tenne comportamento minaccioso e su di lui furono trovati coltello e refurtiva; il ricorrente era comunque presente sul luogo. In sede di cognizione il giudice assolse ritenendo che la mera presenza o una possibile adesione psichica non integrassero concorso morale. La Corte della riparazione, invece, ritenne che il ricorrente avesse reso dichiarazioni mendaci (negando di esser stato presente) e che tale mendacio, unitamente ad altri elementi (adesione successiva da parte di un altro soggetto), avesse contribuito a creare la falsa apparenza di serio quadro indiziario che giustificò la detenzione.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, confermando che la Corte territoriale aveva correttamente valutato gli elementi di fatto e la dissonanza tra le dichiarazioni del ricorrente e le risultanze processuali. È stato affermato il principio secondo cui la privazione della libertà è ingiusta salvo che il soggetto non abbia concorso a darne causa con condotta dolosa o gravemente colposa; il giudice della riparazione deve verificare in modo autonomo e completo l'esistenza di comportamenti eclatanti o macroscopicamente negligenza/imprudenza che abbiano contribuito a ingenerare la falsa apparenza del reato. È stato inoltre ricordato che, dopo il d.lgs. n. 188/2021, l'esercizio del diritto al silenzio non incide sul diritto alla riparazione, mentre costituiscono ancora motivo ostativo le dichiarazioni mendaci che abbiano effettivamente avvalorato gli indizi. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in complessivi euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte richiama l'utilizzo della disposizione per valutare se la privazione della libertà sia stata causata da condotte dolose o gravemente colpose dell'incolpato

  • d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, art. 4

    «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.»

    Il legislatore ha stabilito che l'esercizio del diritto di non rispondere non può essere utilizzato per escludere il diritto alla riparazione: il silenzio non costituisce più di per sé un comportamento ostativo alla riparazione

  • Direttiva (UE) 2016/343

    La modifica normativa del 2021 mira ad adeguare la normativa interna agli standard europei sulla presunzione di innocenza e sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati

Massime di principio

  • Il diritto al silenzio non può, dopo l'intervento del d.lgs. n. 188/2021, essere automaticamente utilizzato per negare la riparazione per ingiusta detenzione; l'esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione.
  • Dichiarazioni mendaci dell'indagato possono invece costituire comportamento ostativo: se il mendacio riguarda elementi rilevanti e avvalora il quadro indiziario, può integrarne la causa e impedire la riparazione qualora si configuri dolo o colpa grave.
  • La mera presenza sul luogo del reato, o una generica adesione psicologica all'autore materiale, non sono automaticamente idonee a escludere il diritto alla riparazione; occorre valutare se tale comportamento abbia efficacemente contribuito a creare la falsa apparenza del reato.
  • Il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma e completa di tutti gli elementi probatori, concentrandosi su condotte anteriori e successive alla detenzione che rivelino negligenza o imprudenza macroscopica.
  • Per negare la riparazione è richiesto un nesso causale tra la condotta (dolosa o gravemente colposa) dell'interessato e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare: non basta l'errore dell'autorità, occorre che la condotta dell'indagato abbia contribuito a ingenerare la falsa apparenza del reato.
  • Quando si difende in situazioni analoghe, è importante evitare dichiarazioni false su elementi rilevanti dei fatti: il rischio è che tali menzogne possano essere valutate come causative della detenzione e quindi ostative alla riparazione.

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