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Sentenza

Sentenza del 10/09/2018 n. 5797 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Fatture soggettivamente inesistenti - Contratto di subappalto - Assenza di mezzi per realizzare opere indicate in fatture - Costi non deducibili - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007, con cui l'Agenzia aveva rideterminato il reddito d'impresa da 77.452 euro a 377.452 euro, recuperando maggiori imposte Irpef, addizionali, IVA e IRAP, oltre a interessi e sanzioni. La contestazione riguardava 13 fatture, per complessivi 300.000 euro, emesse da EDIL.COM s.r.l. per prestazioni di manodopera e portate in deduzione dal contribuente. Secondo l'Amministrazione, le fatture erano soggettivamente inesistenti: la società emittente non disponeva di mezzi, personale e organizzazione adeguati, non aveva documentato subappalti, non aveva una contabilità regolare né adeguati movimenti bancari. Il contribuente sosteneva invece che le opere fossero state effettivamente eseguite, che le fatture fossero state regolarmente contabilizzate e pagate e che dovessero comunque essere riconosciuti costi correlati ai ricavi.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado e gli avvisi di accertamento. È stato ritenuto non provato il contratto di subappalto, né l'identità delle eventuali imprese subappaltatrici; inoltre, la società fatturante aveva soltanto due lavoratori, circostanza incompatibile con lavori del valore di circa 300.000 euro in dodici giorni. Mancavano documenti idonei a dimostrare i pagamenti in contanti e la loro effettiva inerenza e congruità, mentre gli accertamenti bancari mostravano un solo versamento di 10.000 euro. Anche qualora i lavori fossero stati materialmente eseguiti, i costi non sono stati dedotti perché il contribuente non ha dimostrato certezza, inerenza, competenza e congruità degli importi. Sono state confermate anche le sanzioni, con condanna del contribuente al pagamento di 1.000 euro di spese di giudizio, oltre oneri.

Norme richiamate

  • Articolo 39 del d.P.R. 600/1973

    Disciplina i poteri di rettifica del reddito d'impresa. Nel caso concreto, la rettifica è stata ritenuta legittima perché fondata su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti relativi all'inesistenza soggettiva delle operazioni e all'indeducibilità dei costi.

  • Articolo 109 del TUIR

    Subordina la deducibilità dei componenti negativi alla sussistenza dei requisiti di certezza, inerenza, competenza e, secondo la valutazione operata nella sentenza, adeguata dimostrazione della congruità economica. Il contribuente deve provare tali requisiti quando l'Amministrazione li contesta.

  • Legge 197/1991

    È richiamata in relazione al limite vigente nel 2007 per i pagamenti in contanti. Il superamento del limite, unito all'assenza di quietanze o altra documentazione, ha contribuito a rendere non credibili e non dimostrati i pagamenti delle fatture.

  • Decreto-legge 16/2012

    La sentenza richiama gli effetti delle modifiche normative sulle fatture per operazioni inesistenti: ai fini IVA l'imposta relativa è indetraibile; ai fini delle imposte sui redditi, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti solo se risultano provati i requisiti di certezza, inerenza e competenza.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 53146 del 26 settembre 2017

    È richiamata per distinguere il trattamento fiscale delle fatture soggettivamente inesistenti ai fini IVA e delle imposte sui redditi, precisando che la deduzione del costo non è automatica e resta subordinata ai requisiti sostanziali previsti dalla legge.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 26182/2014

    L'onere della prova dei costi deducibili incombe al contribuente, il quale è tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività di impresa, ove sia contestata dall'Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi.

    Quando l'Amministrazione contesta la congruità o la sproporzione dei costi, il contribuente deve fornire una prova concreta della loro effettività, inerenza e coerenza economica rispetto all'attività svolta e ai ricavi conseguiti.

Massime di principio

  • La semplice registrazione e contabilizzazione delle fatture non dimostra l'effettività dell'operazione né rende automaticamente deducibile il costo.
  • In presenza di fatture emesse da un soggetto privo di mezzi, personale e organizzazione compatibili con le prestazioni fatturate, l'Amministrazione può contestare l'inesistenza soggettiva delle operazioni sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Per i contratti di subappalto è essenziale conservare contratti, ordini, SAL, documenti di cantiere, nominativi degli esecutori, prove dei pagamenti e ogni elemento idoneo a collegare le prestazioni ai lavori effettivamente svolti.
  • Anche se l'opera è stata realmente eseguita, il costo può essere negato se non è dimostrata l'identità del prestatore effettivo, l'importo pagato, l'inerenza e la congruità economica della spesa.
  • I pagamenti in contanti, soprattutto se superiori ai limiti normativi dell'epoca e privi di quietanze o tracciabilità, costituiscono un elemento di rischio probatorio significativo.
  • Ai fini delle imposte sui redditi, la qualificazione di una fattura come soggettivamente inesistente non comporta sempre e automaticamente l'indeducibilità del costo; tuttavia il contribuente deve provare tutti i requisiti sostanziali del costo, inclusi certezza, inerenza, competenza e congruità quando contestata.
  • La presenza di ricavi effettivamente conseguiti non comporta automaticamente il riconoscimento dei costi correlati: il contribuente deve documentarli e dimostrarne la specifica relazione con l'attività e con i ricavi.
  • Quando l'accertamento e le contestazioni dell'Amministrazione risultano adeguatamente motivati e il contribuente non offre una prova documentale alternativa, le sanzioni e gli atti impositivi possono essere confermati integralmente.

Testo integrale

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