Ordinanza n. 2123/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie e relativi decreti di approvazione adottati nell'ambito dell'Avviso POC n. 1/2026 per la progettazione esecutiva a sportello, nella parte in cui escludono o penalizzano la ricorrente, nonché atti connessi e presupposti
Esito
La controversia
L'associazione ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, le graduatorie pubblicate il 30 aprile, 13 maggio e 21 maggio 2026 e i relativi decreti di approvazione, lamentando di essere stata esclusa dal contributo o collocata in posizione deteriore rispetto a quella spettante. Ha inoltre impugnato, in via prudenziale, la risposta PEC del 20 aprile 2026, la guida all'uso del sistema informativo, l'Avviso pubblico e gli ulteriori atti della procedura, nella parte in cui avrebbero posto a carico dei concorrenti il rischio dei malfunzionamenti del sistema telematico messo a disposizione dall'Amministrazione. La ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione cautelare per poter notificare motivi aggiunti e consentire il rispetto dei termini a difesa. Ha altresì chiesto di depositare un file video in formato MP4, non compreso tra i formati ordinariamente ammessi al deposito telematico PAT, a sostegno delle proprie prospettazioni, anche con riferimento alle consulenze tecniche di parte e ai dedotti malfunzionamenti della piattaforma.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di ricorso né l'istanza cautelare. Ha rilevato che il formato MP4 non rientra nell'elenco tassativo dei formati digitali ordinariamente ammessi al deposito telematico mediante PAT, ma ha ritenuto applicabile la disciplina che consente al giudice, per eccezionali e comprovate ragioni tecniche, di autorizzare il deposito su supporto informatico diverso. Ha quindi autorizzato il deposito del file video su chiavetta USB, in numero sufficiente per l'eventuale consegna alle parti costituite, subordinatamente alla verifica della sicurezza e compatibilità del supporto e del materiale da parte della Segreteria. Ha richiesto che il file sia analiticamente indicizzato, adeguatamente denominato, corredato dall'attestazione di conformità all'originale e dall'indicazione della fonte. La trattazione cautelare è stata rinviata al 25 settembre 2026 per consentire la notificazione del ricorso per motivi aggiunti e il rispetto dei termini a difesa. Ai fini della successiva decisione cautelare, il TAR ha disposto che l'Assessorato regionale e Sicilia Digitale S.p.A. depositino, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e nelle forme del PAT, una relazione circostanziata sui fatti, con eventuali controdeduzioni ai motivi di ricorso, particolare riguardo alle questioni prospettate nelle consulenze tecniche della ricorrente e alle eventuali segnalazioni di malfunzionamenti provenienti da altri partecipanti.
Norme richiamate
art. 12, comma 3, Allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021
elenco tassativo di formati digitali ammessi al deposito telematico a mezzo PAT
Il formato MP4 non è compreso tra i formati ordinariamente ammessi al deposito telematico mediante PAT.
art. 9, comma 8, Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021
Nel corso del giudizio, il giudice può, per eccezionali e comprovate ragioni tecniche preclusive del deposito telematico ordinario, ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti, previa verifica, ove necessario, della sicurezza e compatibilità del materiale informatico che si intende depositare con il sistema informativo della Giustizia amministrativa, da svolgersi a cura della segreteria, con il supporto del personale tecnico informatico.
La disposizione consente al giudice di autorizzare, in presenza di ragioni tecniche eccezionali e comprovate, il deposito di documenti su supporto informatico diverso da quello ordinario, previa verifica della sicurezza e compatibilità del materiale.
art. 9, comma 8, Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 9 maggio 2025
La modifica è richiamata quale testo vigente della disciplina tecnica-operativa del processo amministrativo telematico applicata dal TAR.
Massime di principio
- Quando un documento digitale non rientra nei formati ammessi al deposito telematico ordinario, il giudice amministrativo può autorizzarne il deposito su supporto informatico diverso, purché ricorrano ragioni tecniche eccezionali e comprovate e sia previamente verificata dalla Segreteria la sicurezza e compatibilità del materiale con i sistemi della Giustizia amministrativa.
- L'autorizzazione al deposito su supporto informatico diverso deve assicurare la tracciabilità e verificabilità del documento mediante analitica indicizzazione, adeguata intitolazione, attestazione di conformità all'originale e indicazione della fonte.
- Quando la trattazione cautelare richiede il rispetto dei termini a difesa conseguenti alla notificazione di motivi aggiunti, il giudice può rinviare l'udienza camerale, senza definire l'istanza cautelare, per garantire il pieno contraddittorio.
- Ai fini della decisione cautelare, il giudice può disporre incombenti istruttori a carico dell'amministrazione e dei soggetti coinvolti nella gestione della procedura, richiedendo una relazione circostanziata sui fatti, controdeduzioni sui motivi e informazioni su eventuali malfunzionamenti segnalati da altri partecipanti.
Come è indicizzato
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