Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28321/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Napoli che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Alfredo Guarriello prospetta: (i) vizio di motivazione e travisamento della prova quanto alla qualificazione del suo ruolo di amministratore di fatto, sostenendo che le dichiarazioni a suo carico siano insufficienti; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 216, comma 1, n. 2 L.F., lamentando che la Corte avrebbe sovrapposto la fattispecie della sottrazione delle scritture (con dolo specifico) e quella della irregolare tenuta delle scritture, senza provare il dolo specifico e senza considerare l'ipotesi di bancarotta documentale semplice. Padulano e Irace deducono analoga censura sulla mancata prova del dolo specifico e sulla possibile ricaduta nella fattispecie semplice, rilevando l'assenza di condotte distrattive a loro carico.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi proposti, in larga parte, consistano in una diversa lettura del materiale probatorio e mancassero della specificità richiesta: la funzione motivazionale delle sentenze di merito, integrate reciprocamente, era adeguata. Quanto al ruolo del Guarriello, la condanna si fonda su dichiarazioni di dipendenti e sull'ammissione della Padulano di non essersi occupata della gestione, nonché sulla competenza aziendale del Guarriello dimostrata dalla titolarità di altre società nello stesso settore. Sulla questione del dolo specifico ex art. 216 L.F., la Corte ha ritenuto provata la matrice dolosa dell'omessa tenuta della contabilità alla luce della coincidenza tra omissione e situazione di insolvenza, della mancata dichiarazione dei redditi e del mancato adempimento fiscale (es. insinuazione di Equitalia per euro 500.000), elementi che, secondo la motivazione, rendono incompatibile l'ipotesi di mera negligenza. Per tale motivo i ricorsi sono stati ritenuti manifestamente infondati per genericità. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))

    Richiamata in relazione al vizio di motivazione e alla violazione di legge; la Corte rileva che le doglianze devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione di merito

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))

    Utilizzata per censurare il vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussista travisamento della prova e che la motivazione sia congrua

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    Norma sulla bancarotta fraudolenta documentale; la Corte interpreta il dolo specifico come desumibile anche dall'omissione della tenuta delle scritture se essa coincide con l'insorgere dell'insolvenza e se accompagnata da elementi che evidenziano la finalità dolosa (es. omissioni fiscali rilevanti)

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiami ai limiti di ammissibilità del ricorso in cassazione rispetto ai motivi dedotti

  • art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato in giurisprudenza per sottolineare che la genericità dei motivi d'appello è rilevabile anche in cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali dei ricorrenti a seguito di inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione non può limitarsi a proporre una diversa interpretazione di fatto: i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito; la genericità rende il ricorso inammissibile.
  • Nelle ipotesi di bancarotta documentale, il dolo specifico non richiede necessariamente l'accertamento di condotte distrattive: può essere desunto dalla condotta complessiva del soggetto (omessa tenuta delle scritture coincidente con l'insorgere dell'insolvenza, omissioni fiscali rilevanti, atteggiamenti volti a impedire la ricostruzione della situazione patrimoniale).
  • Per contestare il ruolo di "amministratore di fatto" è necessario confutare in modo concreto e documentato le dichiarazioni testimoniali e le ammissioni formali (es. interrogatori); mere affermazioni di assenza di prova sono insufficienti.
  • La sovrapposizione tra fattispecie di bancarotta documentale semplice e fraudolenta può essere ritenuta errata solo se il ricorrente mostra in modo puntuale che è escluso il dolo specifico; altrimenti la motivazione di merito che collega omissioni contabili a finalità dolose è idonea a sostenere la condanna.
  • Le conseguenze processuali della inammissibilità includono non solo il rigetto del ricorso ma anche la condanna alle spese e, spesso, somme a titolo di ammenda processuale; va valutato il rischio economico prima di proporre ricorso generico.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.