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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15792/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato ritenute per l'anno d'imposta 2004, assumendo che la cessione di una struttura alberghiera fosse avvenuta a un corrispettivo superiore a quello dichiarato e fatturato. La società contribuente ha impugnato l'accertamento, ma sia la CTP sia la CTR hanno respinto le sue difese. In appello, la CTR ha valorizzato una pluralità di elementi indiziari: un prelievo di euro 500.000 da parte dell'amministratore della società acquirente con giustificazione ritenuta debole; un preliminare di vendita stipulato in precedenza per il prezzo di euro 3.000.000; un mutuo di euro 2.400.000 ottenuto dall'acquirente sulla base di una perizia che attribuiva al compendio un valore di euro 3.000.000. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, dell'art. 54, comma 2, D.P.R. 633/1972, degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c. e degli artt. 114, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse mal applicato le regole sulle presunzioni e sulla valutazione delle prove, fondando l'accertamento su elementi inattendibili e violando il riparto dell'onere probatorio. Ha inoltre contestato l'utilizzo della scrittura privata preliminare disconosciuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto rituale la notificazione del controricorso e ha giudicato infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la censura non coglieva la ratio decidendi, perché la CTR non aveva fondato l'accertamento su un solo documento, ma su una pluralità di elementi presuntivi complessivamente valutati come gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare un corrispettivo reale superiore a quello dichiarato. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, se una scrittura proveniente da terzo viene disconosciuta, essa non perde automaticamente ogni rilevanza ma può essere apprezzata come elemento indiziario nel contesto probatorio complessivo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973

    Consente l'accertamento induttivo fondato su elementi presuntivi plurimi idonei a sorreggere la ripresa fiscale.

  • art. 54, comma 2, D.P.R. 633/1972

    Richiamato insieme alla disciplina delle presunzioni quale base normativa dell'accertamento contestato.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte rileva che la CTR ha correttamente ritenuto non superati gli elementi indiziari dall'assenza di prova contraria.

  • art. 2727 c.c.

    La violazione può essere censurata in cassazione solo nei limiti del vizio di sussunzione; nella specie la censura era inammissibilmente rivolta al merito della valutazione indiziaria.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle presunzioni; la Corte ribadisce che la valutazione degli indizi spetta al giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    La censura è scrutinabile in cassazione solo se il giudice qualifichi erroneamente gli indizi come gravi, precisi e concordanti o viceversa; qui la CTR aveva correttamente apprezzato una pluralità di indizi convergenti.

  • art. 114 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nella doglianza sulla valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nella doglianza sulla valutazione delle prove; la Corte esclude una violazione, trattandosi di apprezzamento di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte afferma che la valutazione di attendibilità e concludenza delle prove è riservata al giudice di merito.

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento della scrittura privata opera solo per documenti provenienti dalla parte contro cui sono prodotti.

  • art. 215 c.p.c.

    Come per l'art. 214 c.p.c., il disconoscimento riguarda la provenienza della scrittura dalla parte.

  • art. 216 c.p.c.

    Se la scrittura è disconosciuta e se ne vuole contestare la provenienza, la verificazione è lo strumento processuale rilevante; in difetto, il documento può comunque valere come indizio se proveniente da terzo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente ha incanalato la censura come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che in realtà si mirava a un riesame del fatto non consentito in cassazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato nel dispositivo ai fini dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione, la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è deducibile solo quando il giudice di merito abbia errato nel sussumere gli elementi indiziari nel paradigma legale della presunzione, mentre non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio.
  • L'accertamento tributario fondato su presunzioni è legittimo quando l'Ufficio alleghi una pluralità di elementi convergenti, anche se ciascuno singolarmente non decisivo, purché il giudice di merito li valuti complessivamente come gravi, precisi e concordanti.
  • La contestazione di una scrittura privata proveniente da terzo non ne determina l'inutilizzabilità automatica: il documento, se disconosciuto, può essere apprezzato dal giudice come elemento indiziario nel contesto degli altri riscontri.
  • La critica che si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito non integra una violazione di legge, ma mira a un riesame del merito precluso in sede di legittimità.
  • Quando il contribuente non offre elementi di prova contrari idonei a scalfire il quadro indiziario valorizzato dall'Ufficio e condiviso dal giudice di merito, la ripresa fiscale può essere confermata legittimamente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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