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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31621/2026 del 20/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità dei motivi e la loro natura meramente fattuale e riproduttiva di censure già vagliate dal giudice di merito. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un vizio di motivazione in relazione alla conferma della propria responsabilità penale. Dal testo emerge che il ricorso si limitava a doglianze di fatto, già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza indicare in modo specifico la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello avesse congruamente giudicato inverosimili le dichiarazioni giustificative rese dall'imputata, con argomentazione logica e coerente con le risultanze processuali; perciò le censure non erano scrutinabili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    mancanza di specificità del motivo

    La genericità o la mancata correlazione tra i motivi di ricorso e le argomentazioni della sentenza impugnata determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; non sono ammissibili censure generiche o meramente riproduttive di contestazioni di fatto.
  • La mancanza di specificità non coincide solo con l'indeterminatezza del motivo, ma ricorre anche quando l'atto di impugnazione omette di correlarsi alle rationes decidendi espresse dal giudice di merito.
  • La verifica della credibilità delle dichiarazioni giustificative e la valutazione delle emergenze processuali, se sorrette da motivazione logica e coerente, non sono sindacabili in cassazione come meri riesami del fatto.
  • Il ricorso che mira a sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile se non denuncia un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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