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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07542/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico IRPEF per l’anno d’imposta 2007, emesso ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, con cui l’Ufficio ha rideterminato il reddito del contribuente sulla base di elementi di capacità contributiva. In sede di contraddittorio e adesione, alcuni beni e polizze sono stati riconosciuti come inerenti all’attività d’impresa, con conseguente riduzione del reddito accertato. Il contribuente ha impugnato l’atto; la CTP ha accolto solo parzialmente, la CTR ha respinto l’appello principale del contribuente e accolto quello incidentale dell’Ufficio, confermando il reddito sintetico rideterminato. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il redditometro non fosse applicabile perché lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito congruo non si sarebbe verificato per almeno due periodi d’imposta, atteso che per il 2008 vi sarebbe stata sentenza di annullamento passata in giudicato; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR considerato la sentenza relativa al 2008; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia e/o difetto assoluto di motivazione ex art. 132 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché non risultava provato che l’accertamento per il 2008 fosse stato annullato con sentenza passata in giudicato, né il contribuente aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’assenza dello scostamento reddituale anche per quell’annualità; pertanto restava integro il presupposto dello scostamento in due o più periodi d’imposta richiesto dall’art. 38, comma 4, nel testo applicabile. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la censura era formulata in modo non univoco, oscillando tra vizio di motivazione e omessa pronuncia, e che comunque la sentenza impugnata conteneva una motivazione, sia pure sintetica, sulla disponibilità di beni-indice di capacità contributiva. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia si era costituita solo per eventuale discussione; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L’accertamento sintetico richiede, nel testo applicabile ratione temporis, uno scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello presunto per due o più periodi d’imposta; la prova dell’assenza di tale presupposto incombe sul contribuente che lo deduce.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge invocato dal ricorrente per contestare l’applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è stato ritenuto infondato, perché il fatto dedotto non risultava decisivo né adeguatamente provato nel suo presupposto storico.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte ha escluso la nullità per mancanza di motivazione, rilevando che la sentenza impugnata conteneva comunque una motivazione, seppur sintetica.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato implicitamente dalla Corte nel rilevare l’ambiguità del motivo che confondeva il vizio di motivazione con l’omessa pronuncia.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    L’Agenzia si è costituita solo per partecipare all’eventuale udienza di discussione.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Disciplinano la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, il contribuente che contesti il presupposto dello scostamento biennale deve allegare e provare in modo specifico che per le annualità rilevanti non ricorreva lo scostamento richiesto dalla legge.
  • L’esistenza di una pronuncia favorevole relativa a un’annualità diversa può essere decisiva solo se risulta effettivamente passata in giudicato e idonea a escludere il presupposto legale dell’accertamento per l’anno oggetto di causa.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere formulato in modo chiaro e univoco: non è ammissibile una censura che confonda la denuncia di vizio motivazionale con quella di omessa pronuncia.
  • La motivazione della sentenza non è nulla per il solo fatto di essere sintetica, purché consenta di individuare la ratio decidendi e dia conto, anche sommariamente, degli elementi ritenuti rilevanti.
  • Ai fini del giudizio di legittimità, la mancata prova del fatto storico posto a base della censura impedisce di accogliere doglianze fondate sull’omesso esame di quel fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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