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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21242/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. Il ricorrente contestava: 1) la mancata e generica descrizione della fattispecie (riferimento a un 'cartello' Rinaldi-Reale-Formicola) con violazione degli artt. 178 c.p.p. e 24 Cost., ossia l'insufficiente determinazione dell'imputazione e il pregiudizio al diritto di difesa; 2) il vizio di motivazione per non aver adeguatamente valutato la memoria difensiva e l'assenza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (presunte contraddizioni, genericità e mancata convergenza delle fonti). La contestazione descriveva la partecipazione di Pagano al clan Rinaldi nell'ambito dell'alleanza tra i tre clan, con elementi probatori costituiti da dichiarazioni di collaboratori (Sorrentino, Gallo, D'Amico, Amirante), conversazione ambientale del 18/6/2015, poste social e altri riscontri investigativi.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto che il riferimento al cartello descrivesse l'ampiezza dell'attività camorristica senza configurare un'autonoma imputazione distinta: la contestazione essenziale era la partecipazione al clan Rinaldi, cui l'alleanza era collegata, perciò non vi era violazione del diritto di difesa. Quanto alle prove, la Corte ha ritenuto le dichiarazioni dei collaboratori attendibili e convergenti sul nucleo essenziale (ruolo di Pagano nello spaccio e nelle estorsioni, appartenenza al gruppo di fuoco), valutando utili anche conversazioni ambientali e post social come indici di attualità delle esigenze cautelari. La piattaforma indiziaria è stata ritenuta sufficiente a giustificare la misura cautelare. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone gli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale contestata: la Corte conferma che l'imputazione riguarda la partecipazione ad associazione di tipo mafioso (clan Rinaldi) e che la partecipazione al cartello tra più clan è descrittiva dell'alleanza e non costituisce autonoma fattispecie rispetto all'adesione al singolo clan

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione del ricorso in Cassazione: la Corte valuta infondati i profili di vizio denunciati ai sensi di tale disposizione, ritenendo adeguata la motivazione di merito in ordine alla contestazione e alle esigenze cautelari

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per carenza di descrizione del fatto: la Corte ritiene che la descrizione cautelare sia compatibile con la fase delle indagini preliminari e che non sussista violazione dei doveri informativi ai fini della difesa

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa: la Corte ritiene che il diritto di difesa non sia stato compromesso da una generica descrizione della contestazione perché sussiste un nesso logico tra imputazione cautelare e fattispecie di partecipazione al clan Rinaldi

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Riferimento alla natura dinamica dell'imputazione cautelare in fase di indagini preliminari: la Corte osserva che la contestazione in tale fase può essere suscettibile di integrazioni e precisazioni e rimane in linea con l'art. 521

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (condanna alle spese e comunicazioni), applicata per gli adempimenti formali

  • L. 8-8-1995 n. 332 art. 23, comma 1-ter

    Riferimento procedurale alla trasmissione di copie di atti relativi a collaboratori di giustizia; il materiale dai collaboratori è stato considerato parte della piattaforma indiziaria e valutato come attendibile

  • Giurisprudenza citata (n. 47443/2014, sez. VI; n. 16020/2019)

    Precedenti richiamati per l'indirizzo sul grado di ampiezza richiesto nella descrizione cautelare: la decisione conferma che la fase cautelare non richiede corrispondenza piena e definitiva tra contestazione cautelare e futuro capo di imputazione definitivo, purché vi sia un nesso logico e non una diversità strutturale

Massime di principio

  • In fase cautelare la descrizione dell'imputazione può risultare 'più ampia' o in itinere: non è necessario che la contestazione cautelare sia definita in modo definitivo, purché sussista un nesso logico tra la contestazione e la fattispecie di reato per cui si applica la misura
  • Il riferimento a un'alleanza o 'cartello' tra più clan può avere funzione descrittiva: non sempre configura una autonoma fattispecie se il nucleo essenziale dell'accusa rimane la partecipazione al singolo clan
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se provenienti da soggetti inseriti nel contesto criminale e risultando convergenti sui fatti essenziali, possono costituire una piattaforma indiziaria idonea a giustificare la custodia cautelare anche in assenza di riscontri materiali specifici per ciascun episodio
  • Le valutazioni sulla credibilità e convergenza delle fonti dichiarative sono eminentemente di merito e difficilmente rivedibili in Cassazione, salvo profili di manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione
  • Per impugnare con successo la custodia cautelare è necessario dedurre carenze specifiche e concrete nella contestazione o elementi che effettivamente escludano esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione), non semplici rilievi generici sulla genericità delle dichiarazioni
  • Elementi di riscontro indiretti (conversazioni ambientali, post social che documentano rapporti o attualità di relazioni) possono essere valorizzati dal giudice come indici integrativi della piattaforma indiziaria

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