Cassazione Penale, Sentenza n. 35875/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne: QIN Nan (titolare della ditta individuale) ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per difetto di prova circa la sua possibilità concreta di influenzare la situazione di pericolo e adempiere agli obblighi di sicurezza, sostenendo di essere stata fuori dal territorio nazionale quando sono state apportate modifiche all'immobile; ZHAN Huaying (custode giudiziario) ha contestato la ricostruzione dei fatti relativa alla violazione dei sigilli e all'asportazione di macchinari, sostenendo la mancata sovrapposizione tra la porzione di immobile sequestrata e quella da cui sarebbero stati tolti i macchinari e che le opere abusive sarebbero state preesistenti al sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le sentenze dei giudici di merito fossero coerenti e supportate da elementi fattuali: il sequestro aveva riguardato l'intero immobile, nei locali erano stati ricavati dormitori privi delle necessarie cautele antincendio e igieniche, l'impianto elettrico era pericoloso e al secondo accesso risultò la violazione dei sigilli e l'asportazione di macchinari presenti al primo accesso. La Corte ha inoltre richiamato principi consolidati: il reato di omissione colposa di cautele contro disastri o infortuni punisce l'omessa predisposizione di presidi di sicurezza anche senza il verificarsi concreto del danno; il momento consumativo dell'art. 335 può coincidere con l'accertamento salvo prova contraria. La difesa è stata ritenuta generica e priva della specificità richiesta in cassazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno verserà 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 451 cod. pen.
Il reato dell'omissione colposa di cautele contro disastri o infortuni punisce l'omessa adozione, rimozione o resa inidonea dei mezzi di estinzione/soccorso; non è necessario il concreto verificarsi del danno, bastando il pericolo per persone indeterminate che possono trovarsi occasionalmente in servizio
art. 335 cod. pen.
La responsabilità per omessa custodia di cose sottoposte a sequestro può essere ritenuta anche sulla base di indizi e della verifica dell'ammanco al momento del controllo; il momento consumativo può essere desunto dall'accertamento salvo prova contraria
Principio processuale: inammissibilità per difetto di specificità dei motivi (giurisprudenza)
In sede di impugnazione la mancata indicazione e argomentazione specifica dei rilievi critici rispetto alle motivazioni dei giudici di merito comporta inammissibilità del ricorso per difetto di specificità
Massime di principio
- Per i reati di omissione in materia di sicurezza sul lavoro non è necessario che si sia verificato un danno: rileva l'esistenza di una situazione di pericolo derivante dall'assenza di presidi di sicurezza
- La responsabilità del datore di lavoro può essere fondata anche su elementi indiziari che dimostrano la creazione o la tolleranza di condizioni insicure nell'immobile aziendale; la mera affermazione di essere stato all'estero va provata e deve essere correlata all'impossibilità reale di intervenire o delegare
- Chi contesta fatti di fatto accertati in fatto (es. violazione dei sigilli, asportazione di beni) deve proporre argomentazioni e prove specifiche tali da rendere dubbia la ricostruzione; critiche generiche o ripetitive dei motivi già esaminati dai giudici di merito sono inammissibili
- La custodia giudiziaria impone un obbligo di vigilanza sui beni sequestrati: l'assenza o la negligenza della custodia che consente l'asportazione può integrare responsabilità anche se la temporalità dell'asportazione è dedotta per presunzione al momento dell'accertamento
- In fase di impugnazione è fondamentale documentare deleghe di gestione, eventuali giustificazioni dell'irreperibilità e ogni elemento che possa confutare le presunzioni basate sulle verifiche ispettive
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