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Sentenza

Sentenza n. 12005/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento del provvedimento prot. n.379056/2024 del 7 ottobre 2024 (doc. I), e dei relativi allegati A e B (doc.ti II e III), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n.210 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; - del provvedimento prot. n.414780/2024 del 14 novembre 2024 (doc. IV), e dei relativi allegati A e B (doc.ti V e VI), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n.210 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; nonché - del provvedimento prot. n. 5284 dell’11 gennaio 2024 (doc. 19), e dei relativi allegati (doc.ti 19-bis e 19-ter), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 209 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso; - del verbale di riunione n. 2 del 4 ottobre 2023 (doc. 20) con cui la Commissione esaminatrice ha individuato i criteri per la fissazione dei valori di punteggio relativi ai titoli presentati dai concorrenti; - del verbale di riunione n. 6 del 27 novembre 2023 (doc. 21) con cui la Commissione esaminatrice ha dichiarato di non dover procedere all’esame delle istanze di revisione presentate dai concorrenti relative al punteggio assegnato nella valutazione dei loro titoli; - della scheda personale di valutazione dei titoli redatta dalla Commissione esaminatrice il 26 ottobre 2023 (doc. 25), ove i punteggi della precedente Commissione sono stati riparametrati in base al moltiplicatore unico; - del verbale n. 28 del 10 maggio 2016 e allegata scheda punteggi (doc. 26), richiamata e fatta propria dalla scheda personale di cui sopra, con cui la IV Sottocommissione non ha valutato i titoli presentati dal Ricorrente; - di tutti gli ulteriori atti e verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e/o dalle Sottocommissioni in seno alla procedura (doc.ti dal 20-bis al 20-octies), conosciuti e non conosciuti; - dell’atto di caducazione dell’11 gennaio 2024 (doc. 23), con cui è stata disposta “[l]a cessazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia del dott. Mauro Casale” e la contestuale ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali; - dei provvedimenti con cui sono stati immessi in servizio i candidati risultati vincitori della selezione; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202413329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Rettifiche della graduatoria finale e degli elenchi dei vincitori della selezione per 175 dirigenti, nonché gli atti presupposti e consequenziali

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, originariamente collocato in posizione utile e dichiarato vincitore della procedura per il reclutamento di 175 dirigenti, è stato collocato nella nuova graduatoria alla posizione n. 209 e, nelle successive rettifiche, alla posizione n. 210, con conseguente cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale e ricostituzione del rapporto di lavoro nella qualifica di funzionario. Ha impugnato le rettifiche della graduatoria, gli atti presupposti e gli atti consequenziali, riproponendo le censure già dedotte in un precedente giudizio contro la graduatoria originaria. In particolare, ha contestato il criterio adottato dalla nuova commissione esaminatrice per la rivalutazione dei titoli, consistente nell'applicazione orizzontale di un unico moltiplicatore pari a 8,50 ai punteggi definiti dalla precedente commissione, nonché la mancata valutazione di alcuni titoli. Il precedente ricorso contro la graduatoria originaria era stato respinto con sentenza del TAR, successivamente appellata. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del nuovo ricorso per violazione del ne bis in idem e del divieto di frazionamento delle tutele, sostenendo che le rettifiche erano meri atti consequenziali rispetto alla graduatoria già impugnata. Il ricorrente ha affermato di avere proposto il nuovo giudizio per mantenere attuale l'interesse all'annullamento della graduatoria nelle more dell'appello.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative al criterio di attribuzione dei punteggi e alla mancata valutazione dei titoli. Ha preliminarmente precisato che, quando la lesione deriva direttamente dalla graduatoria originaria, le successive rettifiche meramente esecutive o correttive non costituiscono un rinnovato esercizio del potere discrezionale e non devono essere autonomamente impugnate, anche se la lesione risulta indirettamente reiterata. Nel caso concreto, tuttavia, nessuna utilità poteva derivare dall'impugnazione delle sole rettifiche. Se l'appello contro la sentenza che aveva respinto il ricorso avverso la graduatoria originaria fosse stato accolto, l'annullamento della graduatoria avrebbe imposto la riedizione della valutazione e avrebbe travolto automaticamente le rettifiche, quali atti consequenziali e dal contenuto dovuto. Se l'appello fosse stato respinto, le rettifiche si sarebbero consolidate e non avrebbero potuto essere nuovamente contestate sulla base dei medesimi vizi di invalidità derivata. Le rettifiche, pertanto, non offrivano al ricorrente alcuna autonoma utilità processuale. Le spese sono state integralmente compensate in ragione del carattere processuale della pronuncia e della funzione cautelativa del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    sussistenza di una causa di inammissibilità

    Il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile declaratoria di inammissibilità prima della decisione.

Massime di principio

  • Quando la lesione dell'interesse del privato deriva direttamente da un atto originario, le successive rettifiche che si limitano a correggere errori materiali o a dare esecuzione a pronunce giudiziali, senza un rinnovato esercizio del potere discrezionale, non devono essere autonomamente impugnate.
  • L'impugnazione autonoma di atti meramente consequenziali è inammissibile per carenza di interesse quando non può procurare alcuna utilità concreta e attuale al ricorrente: l'eventuale annullamento dell'atto presupposto travolge infatti automaticamente gli atti consequenziali, mentre il rigetto della domanda sull'atto presupposto ne consolida gli effetti.
  • La proposizione di un autonomo ricorso contro successive rettifiche della graduatoria non conserva un interesse processuale quando le censure coincidono con quelle già dedotte contro la graduatoria originaria e il giudizio su quest'ultima è ancora pendente in appello.
  • L'interesse a ricorrere deve sussistere in termini concreti e attuali e non ricorre quando l'eventuale decisione favorevole sull'atto impugnato non determinerebbe alcun risultato ulteriore rispetto a quello già conseguibile nel giudizio avente a oggetto l'atto originario.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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