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Sentenza

Sentenza n. 5414/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Sentenza del TAR Lazio Roma Sez. III Bis N. 5760/25, pubblicata il 20/03/2025, resa inter partes e non impugnata nei termini di legge e pertanto divenuta definitiva; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 11\2\2026: Per la declaratoria di nullità della nota prot. n. 3246 del 29/05/2025 e del decreto n. 24 del 29/05/2025 USR BASILICATA Ufficio IV AT MATERA.

Giustizia amministrativa202514253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 5760/2025 e, con motivi aggiunti, nota e decreto dell'USR Basilicata del 29 maggio 2025 che hanno negato l'attribuzione del punteggio per il servizio militare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 5760/2025, divenuta definitiva, che aveva annullato gli atti di formazione delle GPS nella parte in cui non riconoscevano il punteggio per il servizio militare svolto non in costanza di nomina, purché successivo al conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento. Secondo il ricorrente, l'amministrazione non avrebbe dato esecuzione al giudicato. Dopo che il Collegio aveva rilevato la possibile inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione degli atti amministrativi successivi ritenuti lesivi, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti chiedendo la declaratoria di nullità della nota prot. n. 3246 e del decreto n. 24 del 29 maggio 2025 dell'USR Basilicata, sostenendo che tali atti negassero l'esecuzione del giudicato. L'amministrazione ha eccepito l'infondatezza, l'improcedibilità e l'inammissibilità delle domande, sostenendo che gli atti successivi costituissero esercizio della funzione amministrativa rimessa all'autorità dalla sentenza e che gli eventuali vizi dovessero essere dedotti con ordinaria azione di annullamento entro il termine decadenziale previsto dall'art. 29 c.p.a., non configurandosi violazione o elusione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso originario sia i motivi aggiunti. La sentenza posta in esecuzione non aveva riconosciuto incondizionatamente il punteggio per il servizio militare, ma aveva disposto l'annullamento degli atti nella parte in cui non attribuivano il punteggio per il servizio militare svolto dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, demandando all'amministrazione la verifica di tale presupposto. La nota e il decreto del 29 maggio 2025 hanno accertato che il servizio militare era stato svolto negli anni 1997-1998, mentre i titoli di accesso alle classi di concorso erano stati conseguiti nel 2021 e nel 2022. Pertanto, il diniego fondato sulla anteriorità del servizio militare rispetto ai titoli di accesso non è stato ritenuto elusivo o violativo del giudicato, ma coerente con i limiti oggettivi della pronuncia da eseguire. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice verifica la corretta esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato per sottoporre alle parti la possibile questione di inammissibilità del ricorso e consentire il deposito di memorie.

  • art. 29 c.p.a.

    Secondo la prospettazione dell'amministrazione, gli eventuali vizi degli atti adottati nella riedizione del potere avrebbero dovuto essere fatti valere con azione di annullamento entro il relativo termine decadenziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice deve verificare il contenuto oggettivo e i limiti del comando giudiziale; l'annullamento degli atti amministrativi con attribuzione di un beneficio subordinata alla verifica di un presupposto non equivale al riconoscimento incondizionato del beneficio stesso.
  • Non costituisce violazione o elusione del giudicato l'atto con cui l'amministrazione, in sede di riedizione del potere, nega il beneficio sulla base dell'accertamento di un fatto che la sentenza aveva rimesso alla sua verifica, purché tale valutazione sia coerente con il comando giudiziale.
  • Quando la sentenza di annullamento lascia all'amministrazione uno spazio valutativo nella riedizione della funzione, le contestazioni relative all'esercizio di tale valutazione integrano ordinari vizi di legittimità dell'atto e devono essere fatte valere con l'azione di annullamento nel termine decadenziale, salvo che ricorra una concreta violazione o elusione del giudicato.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoDecadenza e tardività

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