Ordinanza n. 16664/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento el provvedimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza n. prot. AOOUSPCS Registro Ufficiale U. 00D8090 del 05.06.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza del 5 giugno 2026 di esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze, lamentando l'erronea applicazione della disciplina sull'inserimento con riserva dei docenti in possesso di titoli esteri non ancora riconosciuti. Non ha formulato specifiche censure contro gli atti amministrativi generali che disciplinano la formazione delle graduatorie. La possibile carenza di giurisdizione amministrativa è stata prospettata nella relazione dell'Amministrazione resistente, ma il TAR rileva che non risulta ritualmente sollevata dalla difesa erariale.
La decisione
Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della possibile sussistenza del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, assegnando 20 giorni dalla comunicazione per il deposito di memorie limitate a tale questione. Ha rinviato la prosecuzione della trattazione cautelare alla camera di consiglio del 17 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ritenuto, pertanto, necessario sollecitare il contraddittorio delle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., sulla possibile sussistenza del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario;
Prima di decidere una questione rilevata d'ufficio, il giudice sollecita il contraddittorio delle parti, assegnando loro un termine per presentare memorie.
Massime di principio
- Nelle controversie sulle graduatorie provinciali per le supplenze, le questioni riguardanti la legittimità degli atti amministrativi generali che ne disciplinano la formazione appartengono alla giurisdizione amministrativa; le controversie relative alla gestione delle graduatorie e alla verifica dei requisiti per l'inserimento spettano invece al giudice ordinario.
- Quando il giudice rileva una possibile questione di giurisdizione non ritualmente sollevata dalle parti, deve sottoporla al contraddittorio prima di pronunciarsi, consentendo il deposito di memorie sulla questione.
Come è indicizzato
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