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Ordinanza

Ordinanza n. 369/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante della sentenza n. 12829/2024 del 12/12/2024 del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202510189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: comportamento omissivo dell'amministrazione nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 12829/2024, inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali distratte in favore del procuratore antistatario

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 12829/2024 del 12 dicembre 2024. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso limitatamente alla richiesta di ottemperanza del capo relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore antistatario. Il dubbio deriva dall'orientamento giurisprudenziale secondo cui la distrazione delle spese attribuisce al difensore un diritto autonomo nei confronti della parte soccombente; ne conseguirebbe la legittimazione esclusiva dell'avvocato distrattario ad agire per l'esecuzione del relativo credito, con possibile difetto di legittimazione attiva della ricorrente su tale specifico capo.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso definitivamente il ricorso né ha dichiarato l'inammissibilità parziale. Rilevata d'ufficio la possibile carenza di legittimazione attiva della ricorrente limitatamente all'esecuzione del capo relativo alle spese distratte, il Collegio ha assegnato alle parti venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie difensive sulla questione. La decisione sulla domanda di ottemperanza resta quindi interlocutoria.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie.

Massime di principio

  • La distrazione delle spese processuali attribuisce al difensore distrattario un diritto autonomo nei confronti della parte soccombente; pertanto, l'esecuzione del relativo credito spetta in via esclusiva al difensore, con possibile difetto di legittimazione attiva della parte assistita che agisca autonomamente per quel capo.
  • Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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