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Sentenza

Sentenza n. 1064/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, n. 249 del 3 aprile 2024.

Giustizia amministrativa202408610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di revoca, più propriamente decadenza, di agevolazioni pubbliche e recupero di € 363.187,98, fondato sull'utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso contro il decreto ministeriale di revoca delle agevolazioni concesse negli anni 1997-2000 e di recupero delle somme erogate. In appello ha dedotto, in sintesi: insufficienza e inattendibilità della relazione della Guardia di Finanza, perché basata su fatti non direttamente percepiti dai verbalizzanti e su documenti non allegati; irrilevanza dei rapporti familiari tra i soggetti coinvolti; violazione dell'art. 2729 c.c. per l'utilizzo di meri indizi; difetto di istruttoria; inversione dell'onere della prova e violazione dell'art. 2697 c.c.; mancata acquisizione del parere della banca concessionaria; violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990 per il superamento del termine di diciotto mesi; assenza di una falsa rappresentazione accertata con sentenza passata in giudicato; violazione del principio di certezza del diritto; tardività dell'intervento amministrativo, considerato che l'Amministrazione conosceva l'indagine già dal 2002 e il rinvio a giudizio dal 2005; prescrizione del diritto alla ripetizione, che secondo l'appellante avrebbe dovuto decorrere dalla verificazione dei presupposti di fatto o dalla loro conoscenza da parte dell'Amministrazione e non dall'atto di revoca. L'appellante ha inoltre riproposto le contestazioni fattuali relative alle fatture, alla relazione della banca, agli accertamenti della Guardia di Finanza e alle proprie controdeduzioni.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto adeguata e completa l'istruttoria, poiché la Guardia di Finanza aveva analiticamente individuato dodici fatture, corrispondenti alla quasi totalità del programma agevolato, prive di riscontro nella contabilità dell'emittente, accompagnate da pagamenti prevalentemente in contanti di importo elevato, da apporti dei soci destinati ad alimentare la cassa e, in un caso, dal pagamento della sola IVA, oltre ad avere rilevato l'obsolescenza degli impianti e la mancata ultimazione del ciclo produttivo. Tali elementi, unitariamente considerati, sono stati ritenuti consistenti, univoci e non efficacemente contraddetti dall'impresa. Il mancato parere della banca è stato considerato irrilevante, trattandosi di un contributo erogato sine causa. Quanto alla qualificazione dell'atto, il Collegio ha affermato che esso presenta una duplice natura: provvedimento di revoca, più propriamente di decadenza, nella parte relativa all'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per il beneficio, e atto di ripetizione dell'indebito per il recupero delle somme. La decadenza costituisce esercizio vincolato di un potere pubblicistico, distinto dall'annullamento d'ufficio disciplinato dall'art. 21-nonies l. 241/1990; pertanto non si applica il termine di diciotto mesi, né è necessaria una specifica motivazione sull'interesse pubblico, sulla comparazione con l'interesse del beneficiario o sul decorso del tempo. Il legittimo affidamento è stato escluso sia per la natura vincolata del recupero sia perché la beneficiaria aveva partecipato all'emissione e all'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti. In tema di prescrizione, il giudice ha applicato il termine ordinario di cui all'art. 2946 c.c., individuando il dies a quo nel momento in cui l'Amministrazione acquisisce piena contezza delle circostanze di fatto e di diritto da cui deriva l'indebita erogazione; nel caso concreto, tale momento è stato individuato nella nota della Guardia di Finanza del 13 ottobre 2017. Il decreto del 2018 è stato quindi ritenuto tempestivo. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La disciplina dell'annullamento d'ufficio non si applica alla decadenza da agevolazioni, che costituisce un distinto potere vincolato fondato sull'accertamento dell'insussistenza dei presupposti del beneficio.

  • art. 2033 c.c.

    L'azione di recupero delle somme indebitamente erogate costituisce conseguenza doverosa dell'accertamento della decadenza dal beneficio.

  • art. 2946 c.c.

    Il termine ordinario di prescrizione della ripetizione decorre dal momento in cui l'Amministrazione acquisisce contezza delle circostanze di fatto e di diritto da cui deriva la mancanza della causa solvendi.

  • art. 2697 c.c.

    Il giudice ha ritenuto non fondata la contestazione sull'onere della prova, considerando sufficientemente documentati e circostanziati gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza.

  • art. 2729 c.c.

    Gli elementi indiziari sono stati ritenuti utilizzabili e sufficienti in quanto plurimi, consistenti, univoci e convergenti, nonché non efficacemente contraddetti dall'impresa.

Massime di principio

  • La decadenza da un'agevolazione pubblica, quando derivi dall'accertata falsità o non veridicità delle condizioni dichiarate, dalla violazione di prescrizioni essenziali o dal venir meno dei requisiti per il beneficio, costituisce un potere pubblicistico vincolato, distinto dall'annullamento d'ufficio previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990.
  • L'accertamento della decadenza da un beneficio pubblico non è soggetto al termine di diciotto mesi previsto per l'annullamento d'ufficio e non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale, sulla comparazione con l'interesse del beneficiario o sul mero decorso del tempo, quando l'erogazione sia risultata priva di causa.
  • L'Amministrazione può fondare il provvedimento di decadenza e recupero su una relazione della Guardia di Finanza contenente accertamenti analitici e circostanziati; una pluralità di anomalie contabili e finanziarie, valutate unitariamente, può integrare un quadro indiziario sufficiente quando sia consistente, univoco e non efficacemente contraddetto dal beneficiario.
  • La decadenza dal beneficio e il conseguente recupero delle somme indebitamente erogate possono essere disposti anche mediante un unico atto, avente natura pubblicistica quanto all'accertamento della decadenza e natura restitutoria quanto alla ripetizione dell'indebito.
  • Il termine ordinario di prescrizione del diritto alla ripetizione di contributi indebitamente erogati decorre dal momento in cui l'Amministrazione acquisisce piena conoscenza delle circostanze di fatto e di diritto che rivelano l'assenza della causa solvendi, non dalla data originaria di erogazione del contributo.
  • Il legittimo affidamento del beneficiario non è tutelabile quando l'agevolazione sia stata ottenuta mediante la partecipazione all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiAutotutela
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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