Sentenza del 29/01/2016 n. 1694 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società G. S.p.A. aveva chiesto il rimborso dell'ICI versata in eccesso per gli anni 1993-2000 relativamente a un edificio industriale di categoria catastale D. In attesa dell'attribuzione della rendita catastale definitiva, l'imposta era stata calcolata sulla base del costo storico-contabile dell'immobile, ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 3. Dopo l'attribuzione della rendita, risultata inferiore al valore contabile utilizzato, la società aveva chiesto il rimborso delle maggiori somme versate. Il Comune sosteneva invece che l'attribuzione della rendita avesse efficacia solo costitutiva dal momento dell'atto definitivo e non consentisse di ricalcolare retroattivamente l'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune e ha confermato il diritto della società al rimborso delle somme ICI versate in eccesso. Ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, per gli immobili di categoria D posseduti da imprese e determinati provvisoriamente in base alle scritture contabili, il metodo contabile vale fino alla richiesta di attribuzione della rendita. Dal momento della richiesta, il contribuente entra nel sistema della rendita catastale e può chiedere il rimborso dell'eventuale maggiore imposta versata, nei termini di legge. Il principio è stato ritenuto applicabile anche all'immobile già accatastato ma in attesa della rendita definitiva. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3
Il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili vale "fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita".
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non ancora dotati di rendita definitiva, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile può essere determinata secondo i valori contabili. Tuttavia, quando il proprietario richiede l'attribuzione della rendita, il metodo contabile diventa precario e può essere sostituito dalla rendita catastale, anche con effetti favorevoli al contribuente e conseguente diritto al rimborso.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11
La disposizione riguarda il diverso meccanismo della rendita presunta per immobili del gruppo D non posseduti da imprese e non dimostra che il valore contabile applicato ai fabbricati posseduti da imprese rimanga definitivamente efficace fino all'attribuzione della rendita.
Cass., Sezioni Unite, 9 febbraio 2011, n. 3160 e 15 febbraio 2011, n. 3666
Il proprietario, dopo la richiesta di attribuzione della rendita, "può essere tenuto a pagare una somma maggiore ... o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge".
La richiesta di attribuzione della rendita determina il passaggio a una nuova situazione giuridica: la rendita catastale può comportare sia un conguaglio a debito sia un rimborso a favore del contribuente.
Corte costituzionale, sentenza n. 61 del 24 aprile 2006
La pronuncia aveva ritenuto legittimo il metodo del costo rivalutato, ma non è stata interpretata dalla Cassazione come conferma della sua definitività fino all'attribuzione della rendita catastale.
Massime di principio
- Per gli immobili di categoria D posseduti da imprese e privi di rendita definitiva, il valore contabile costituisce un criterio provvisorio di determinazione dell'ICI.
- La richiesta di attribuzione o aggiornamento della rendita catastale è il momento rilevante dal quale il contribuente aderisce al sistema generale della rendita, anche se l'immobile era già accatastato ma la rendita definitiva non era ancora disponibile.
- Se la rendita attribuita è inferiore alla base imponibile utilizzata in precedenza, il contribuente può chiedere il rimborso dell'ICI pagata in eccesso, purché rispetti i termini previsti dalla legge.
- L'attribuzione della rendita può produrre effetti sia sfavorevoli sia favorevoli: può generare un conguaglio maggiore oppure fondare una richiesta di rimborso.
- La disciplina della rendita presunta e quella del valore contabile riguardano fattispecie diverse; non è corretto applicare automaticamente all'una le regole proprie dell'altra.
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