Sentenza n. 273/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza: - del giudicato di cui al Decreto ingiuntivo n. 228/2024 (R.G. n. 623/2024), emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 20 maggio 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 228/2024 del Tribunale di Reggio Calabria, munito di esecutorietà
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società ha agito ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 228/2024, con il quale il Tribunale civile di Reggio Calabria aveva condannato il Comune al pagamento di € 110.179,30 a titolo di capitale, degli interessi previsti dal d.lgs. 231/2002, degli interessi anatocistici, di € 10.960,00 per l’importo forfetario di € 40,00 riferito alle fatture, di € 53,82 per spese notarili e delle spese del procedimento monitorio. Il decreto, dichiarato esecutivo e nuovamente notificato al Comune il 31 luglio 2024, non risultava integralmente adempiuto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Comune, benché ritualmente evocato, non si è costituito e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza e ha ordinato al Comune di dare piena e integrale esecuzione al decreto ingiuntivo entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Segretario comunale di Palmi, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di verificare gli eventuali pagamenti medio tempore intervenuti e di compiere tutti gli atti necessari al soddisfacimento del credito, inclusi stanziamento o allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa e reperimento materiale delle somme. Il TAR ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Sono stati posti a carico del Comune anche gli interessi successivi, le spese del giudizio di ottemperanza, il contributo unificato ove versato e le spese documentate strumentali all’instaurazione del giudizio. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e refusione del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione del titolo giudiziale e attribuiscono al giudice il potere di ordinare gli adempimenti necessari, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del comando rivolto all’amministrazione e della nomina del commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione consente di agire in ottemperanza nei confronti dell’ente pubblico inadempiente.
art. 479 c.p.c.
È richiamato in relazione al decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo, successivamente notificato al Comune.
d.lgs. 231/2002, artt. 2, 5 e 6, comma 2
Il decreto ingiuntivo posto in esecuzione comprendeva interessi moratori, interessi anatocistici e l’importo forfetario per i costi di recupero del credito derivanti da ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la successiva determinazione e liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta.
Massime di principio
- Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione di un decreto ingiuntivo nei confronti dell’ente pubblico inadempiente.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la persistente mancata esecuzione del titolo e in assenza di prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice deve ordinare all’ente di provvedere entro un termine determinato e può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di un credito pecuniario verso un ente locale può essere incaricato di compiere l’intero procedimento contabile e finanziario necessario al pagamento, compresi stanziamento o allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e reperimento delle somme.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa dell’ente locale non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all’esecuzione del titolo giudiziale; l’organo commissariale deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione integrale del titolo comprende anche le spese del giudizio di ottemperanza, il contributo unificato ove dovuto, gli interessi successivi maturati fino all’effettivo soddisfacimento e le spese strumentali documentate connesse all’instaurazione del giudizio.
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