Cassazione Civile, Ordinanza n. 06170/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un'associazione iscritta come ONLUS, del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che ne disponeva la cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS. I giudici di merito avevano accolto la censura dell'ente, ritenendo illegittimo il provvedimento perché richiamava la richiesta di parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali senza allegare il parere stesso, che sarebbe stato parte determinante della motivazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente (l. n. 212/2000). Ha sostenuto che il parere ministeriale era obbligatorio ma non vincolante, che comunque era stato reso tardivamente oltre il termine di 30 giorni previsto dalla disciplina applicabile, e che quindi l'amministrazione poteva legittimamente procedere senza attendere il parere; in ogni caso, la sua mancata allegazione non comportava nullità, se il provvedimento conteneva autonomamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della cancellazione. Nel controricorso, l'associazione ha distinto tra allegazione della richiesta di parere e allegazione del parere, insistendo sulla vincolatività della richiesta e sulla sua rilevanza ai fini della legittimità dell'atto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR Sicilia e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame. La Cassazione ha ritenuto che, nella disciplina della cancellazione delle ONLUS, il parere richiesto al Ministero sia obbligatorio ma non vincolante; decorso il termine di 30 giorni senza risposta, l'amministrazione può procedere autonomamente. Ha inoltre precisato che, ai fini dell'art. 7 l. n. 212/2000, non è necessaria l'allegazione del parere se il provvedimento di cancellazione espone autonomamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. L'allegazione rileva solo se l'atto amministrativo rinvia al parere per la propria motivazione e non ne contenga una autonoma esposizione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione di legge dedotta nel ricorso
la censura è stata proposta come vizio di violazione di legge in cassazione.
art. 7 l. n. 212 del 2000
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
la motivazione dell'atto amministrativo deve indicare chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; non è necessaria l'allegazione del parere se tali ragioni sono già esplicitate nell'atto.
art. 4, comma 2, lett. f), d.p.c.m. 21 marzo 2001, n. 329
decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
le amministrazioni statali devono richiedere preventivamente il parere; il parere è inserito in un procedimento consultivo obbligatorio.
art. 4, comma 3, d.p.c.m. 21 marzo 2001, n. 329
Decorsi trenta giorni dalla richiesta dei pareri ... le amministrazioni interessate procedono autonomamente
decorso il termine di 30 giorni senza che il parere sia reso, l'amministrazione può procedere indipendentemente dal parere stesso.
art. 5 d.m. 18 luglio 2003, n. 266
disciplina il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS.
art. 11 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
prevede l'anagrafe delle ONLUS e il relativo regime di iscrizione/cancellazione.
art. 10, commi 2 e 3, d.lgs. n. 460 del 1997
richiamato in giurisprudenza per affermare la legittimità della cancellazione per assenza dei requisiti richiesti.
art. 16, commi 1 e 2, l. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato a sostegno dell'idea che il procedimento possa proseguire decorso il termine previsto per l'acquisizione del parere.
Massime di principio
- Nel procedimento di cancellazione di una ONLUS dall'anagrafe, il parere dell'amministrazione competente è obbligatorio ma non vincolante; se non è reso nel termine previsto, l'autorità procedente può adottare il provvedimento senza attendere oltre.
- Ai fini della validità della motivazione di un atto amministrativo tributario, è sufficiente che il provvedimento esponga in modo autonomo e chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; l'allegazione di un parere endoprocedimentale non è necessaria quando l'atto non rinvia ad esso per integrare la motivazione.
- La mancata allegazione di un atto endoprocedimentale può incidere sulla legittimità del provvedimento solo se quell'atto costituisce parte essenziale della motivazione recepita dall'amministrazione e la sua omissione impedisca al destinatario di comprendere compiutamente le ragioni della decisione.
- In sede di legittimità, la censura di difetto di motivazione deve essere valutata verificando il contenuto effettivo dell'atto impugnato e non una lettura meramente formale del riferimento ad atti richiamati nel procedimento.
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