Cassazione Penale, Sentenza n. 32269/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze del 07/12/2023. Primo motivo: contestazione della valutazione delle prove (art. 606, lett. b) c.p.p.) per aver ritenuto la responsabilità penale dell'imputata principalmente su presunzioni tributarie contenute nell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, senza riscontri oggettivi o indizi supplementari, in violazione del criterio di valutazione delle prove di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p. Secondo motivo: censura per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), rilevando un apparente contrasto tra il diniego delle attenuanti generiche e la contemporanea concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato la ricostruzione di merito secondo cui le operazioni intracomunitarie non risultavano documentate (assenza di documentazione comprovante l'uscita della merce dal territorio nazionale, mancata produzione di bonifici esteri, modello Intrastat o altri riscontri), e ha ritenuto logico il richiamo agli elementi indiziari che facevano ritenere una cessione di fatto dell'azienda (sede coincidente, dipendenti coincidenti, la ricorrente dipendente della ditta cedente). Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'elevato importo dell'evasione (circa €346.235,00), spiegando che il riconoscimento delle attenuanti richiede elementi di segno positivo e che la concessione della sospensione condizionale ha presupposti diversi e prognostici. Perciò il ricorso è inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese di procedimento e, in via equitativa, a versare €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 74/2000
Norma che sanziona la dichiarazione infedele ai fini fiscali; la Corte ha ritenuto integrato il reato per la mancata indicazione di componenti positivi della base imponibile in assenza della documentazione che comprovasse l'esenzione IVA per cessioni intracomunitarie.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Criteri di valutazione delle prove; la Corte ha affermato che le presunzioni tributarie hanno nel penale valenza indiziaria e possono essere valorizzate solo se corredate da riscontri oggettivi o altri indizi gravi, precisi e concordanti; nel caso non esistendo tali riscontri la documentazione avrebbe dovuto essere prodotta dalla parte interessata.
art. 606, lett. b) e art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Art. 606 indica i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la violazione di legge penale o vizi della motivazione). La Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate e ha richiamato i limiti della revisione di merito in sede di legittimità.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha spiegato che la valutazione dei parametri di cui all'art. 133 ricade nel giudizio di fatto del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo vizi di illogicità o contraddittorietà manifesti.
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il loro riconoscimento non è automatico e richiede elementi positivi, e che il giudice di merito può escluderle motivando sulle ragioni preponderanti senza esaminare ogni singola deduzione difensiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'obbligo di sostenere le spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità e che autorizza il giudice a condannare al risarcimento delle spese; la Corte ha disposto l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) quando non vi sia ragione di ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Le presunzioni contenute in un accertamento tributario hanno in sede penale valenza indiziaria: possono contribuire alla condanna solo se corredate da riscontri oggettivi o da altri indizi gravi, precisi e concordanti; in mancanza, la parte che avanza la tesi (in particolare l'operatore economico che conosce la documentazione) è tenuta a produrre i documenti probatori.
- Per dimostrare cessioni intracomunitarie esenti IVA è necessario documentare la destinazione della merce (es. documenti di trasporto CMR, tracciabilità dei pagamenti, modello Intrastat): anche il meccanismo del "franchi di fabbrica" richiede elementi di prova alternativi, non può restare una mera evocazione ipotetica.
- Le valutazioni di fatto e la scelta dei parametri di giudizio operate dal giudice di merito (credibilità dei testimoni, apprezzamento degli indizi, valutazione della gravità) sono di regola non sindacabili in Cassazione salvo vizi manifesti di illogicità, contraddittorietà o carenza motivazionale su punti essenziali.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi: l'assenza di elementi negativi non è di per sé sufficiente; il diniego delle attenuanti non è automaticamente incompatibile con la concessione della sospensione condizionale della pena, avendo finalità e presupposti diversi.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non risulti colpa nel proporre il ricorso.
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