Cassazione Penale, Sentenza n. 03854/2026 del 30/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 29/09/2025 che aveva accolto la sua richiesta di riesame e aveva annullato l'ordinanza del GIP che disponeva la custodia cautelare in carcere per il delitto di traffico e detenzione di circa 20 kg di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/1990), contestando in particolare la valutazione dei gravi indizi fondata su chat acquisite mediante criptofonini sulla rete Sky-Ecc e ottenute tramite una Order Européenne d'Investigation (OEI) eseguita in Francia. L'imputato deduceva la nullita' o inutilizzabilita' di tali comunicazioni per violazione delle garanzie previste per la corrispondenza e lamentava la mancata applicazione dei principi delle Sezioni Unite (Gjuzi e Giorgi), nonche' violazioni di norme processuali e costituzionali con riferimento alle modalita' di acquisizione e utilizzazione della messaggistica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse concreto e attuale a ottenere la decisione di annullamento dell'ordinanza impugnata (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.). La Corte ha richiamato costante giurisprudenza secondo la quale l'indagato non ha interesse ad impugnare una pronuncia del tribunale del riesame che abbia annullato una misura cautelare personale per insufficienza delle esigenze cautelari quando il ricorso si limiti a censurare il quadro indiziario, giacche' tale provvedimento non pregiudica processualmente la posizione dell'indagato. La Corte ha altresi' osservato che l'Aquino non ha dichiarato l'intenzione di promuovere una domanda di riparazione per ingiusta detenzione e che, secondo la normativa e la giurisprudenza, l'eventuale "giudicato cautelare" o pronuncia di legittimita' in tema di utilizzabilita' di mezzi di prova non vincola il giudice del merito nel processo principale. Per questo il ricorso e' stato respinto come inammissibile e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una ammenda di Euro 5.000,00 per l'elevato grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma che disciplina il delitto di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti; reato ascritt o all'imputato è il titolo cautelare originario
codice penale
Riferimento a un'aggravante collegata alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso o reati connessi; il Tribunale di Salerno ha escluso l'applicazione di tale circostanza aggravante
codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme richiamate dal ricorrente come base di doglianza in Cassazione (mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione); sono i motivi di cassazione dedotti
codice di procedura penale
Fondamento normativo utilizzato dalla Corte per dichiarare l'inammissibilita' del ricorso per carenza di interesse concreto e attuale
codice di procedura penale
Disciplina della riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha sottolineato che il ricorrente non ha manifestato l'intenzione di esercitare tale rimedio, elemento che avrebbe potuto giustificare l'interesse al gravame
codice di procedura penale
Stabilisce che le pronunce cautelari vincolano solo il giudice della cautela chiamato a rendere il provvedimento rescissorio e non i giudici del merito; la Corte lo ha richiamato per affermare l'assenza di effetti vincolanti del cosiddetto 'giudicato cautelare' sul dibattimento
codice di procedura penale
Norma che consente la condanna alle spese e l'applicazione di ammende; invocata per irrogare la sanzione pecuniaria di Euro 5.000,00
Corte costituzionale
sent. n. 121 del 2009 (su art. 405, comma 1-bis c.p.p.)
Ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma che imponeva al P.M. di chiedere archiviazione dopo pronuncia di insussistenza dei gravi indizi; la Corte di Cassazione ne trae conseguenze sull'irrilevanza vincolante dell'esito cautelare sull'azione penale
Sentenze SS.UU. della Corte di Cassazione
Gjuzi (n. 23755 del 29/02/2024) e Giorgi (n. 23756 del 29/02/2024)
Principi richiamati dal ricorrente in tema di dovere del giudice del paese emittente l'O.E.I. e del controllo del giudice italiano sull'acquisizione di prove dall'estero; la Corte ha comunque ritenuto irrilevante il motivo per inammissibilita' per mancanza di interesse
Giurisprudenza di legittimita' citata
es. Sez. U, Testini (n. 7931 del 16/12/2010); Sez. 5, La Cognata; Sez. 1, Beltramelli; Sez. 5, Covello
Richiamate per sostenere che l'interesse a impugnare una pronuncia cautelare annullatoria richiede una deduzione concreta del pregiudizio e che il ricorso non puo' essere coltivato solo per contestare il quadro indiziario
Massime di principio
- Se un tribunale del riesame annulla una misura cautelare a favore dell'indagato per carenza delle esigenze cautelari, l'indagato in genere non ha interesse concreto ad impugnare quella decisione in Cassazione limitandosi a censurare la valutazione dei gravi indizi; il provvedimento non lede processualmente la posizione dell'indagato
- Per conservare interesse all'impugnazione contro una pronuncia cautelare favorevole, l'indagato deve dedurre e motivare un pregiudizio concreto derivante dall'omissione della pronuncia (es. intenzione certa di promuovere domanda di riparazione per ingiusta detenzione o danni extrapenali), non puo' limitarsi a censure teoriche sul materiale probatorio
- Le questioni di utilizzabilita' di prove acquisite all'estero tramite OEI richiedono comunque il controllo del giudice italiano, ma una pronuncia cautelare sulla utilizzabilita' non vincola il giudice del merito: quest'ultimo svolgera' una autonoma valutazione della prova nel processo principale
- L'eventuale qualificazione di chat o messaggistica come 'corrispondenza' puo' porre problemi di modalita' di acquisizione sotto il profilo delle garanzie difensive; tuttavia, anche se sollevata, tale questione non basta di per se' a giustificare l'interesse a impugnare una pronuncia del riesame che ha annullato una misura a favore dell'indagato
- Chi valuta se procedere a ricorso di legittimita' deve considerare anche il rischio di spese e sanzioni: l'inammissibilita' per carenza di interesse puo' comportare condanne al pagamento delle spese e ammende per colpa grave
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