Cassazione Penale, Sentenza n. 25928/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Stricca era stato condannato in primo grado per il reato previsto dall'art. 12, comma terzo, del d.lgs. n. 286/1998 (aver procurato l'ingresso illegale in Italia di una cittadina keniota e della figlia). Il GIP aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e la circostanza di cui all'art. 62 n.1 c.p. e aveva inflitto 4 mesi di reclusione e 5.000 euro di multa. La Procura ha impugnato ritenendo errato il riconoscimento dell'art. 62 n.1; la Corte d'appello ha quindi escluso detta attenuante e rideterminato la pena. Stricca ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) l'impugnazione della Procura generale era inammissibile e la riforma in pejus illegittima; (2) la Corte territoriale ha errato nel calcolo della pena perché non ha applicato correttamente la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.); (3) violazione dell'art. 442 c.p.p. per illegittima rideterminazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo (la Procura generale poteva proporre ricorso rientrante tra i vizi di cui all'art. 606 c.p.p. e la questione era stata correttamente esaminata dalla Corte d'appello). Ha invece accolto i secondi e il terzo motivi, rilevando che la Corte territoriale non aveva applicato la riduzione di un terzo 'secco' per il rito abbreviato. Di conseguenza la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena in mesi cinque, giorni dieci di reclusione e euro 6.667,00 di multa; nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286/1998, art. 12, comma terzo
Norma che punisce l'illegale procacciamento dell'ingresso nel territorio dello Stato; è il titolo di reato contestato all'imputato.
codice penale, art. 62 n.1
Circostanza attenuante relativa a "motivi di particolare valore morale o sociale": secondo la Corte richiede un valore oggettivo e riconosciuto socialmente, non basta la sola intenzione soggettiva o il rapporto personale.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Elenca i vizi di diritto che possono formare oggetto di ricorso per cassazione; la dedotta errata applicazione di legge penale (qualificazione giuridica della condotta) rientra tra tali vizi.
codice di procedura penale, art. 608, comma 1
Consente al Procuratore generale di proporre ricorso per cassazione anche avverso sentenze pronunciate dopo rito abbreviato, purché il vizio denunciato rientri tra quelli indicati dall'art. 606 c.p.p.
codice di procedura penale, art. 442
Disciplina il rito abbreviato e la relativa riduzione della pena; la riduzione di un terzo deve essere applicata 'secca' nel calcolo della pena definitiva.
codice di procedura penale, art. 620, lett. I
Attribuisce alla Corte di cassazione il potere, quando annulla senza rinvio, di rideterminare la pena per semplici operazioni aritmetiche senza necessità di nuovi accertamenti di fatto.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)
Norma procedurale citata per giustificare la requisitoria scritta del Procuratore generale in mancanza di richiesta di discussione orale.
Massime di principio
- La riduzione 'secca' di un terzo prevista per il rito abbreviato va applicata obbligatoriamente al calcolo della pena definitiva; errori aritmetici possono essere rettificati dalla Cassazione mediante annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione anche avverso sentenze pronunciate con rito abbreviato quando il motivo denunciato rientra tra i vizi di diritto indicati dall'art. 606 c.p.p.; ciò può condurre anche a riforme in peius se legittime.
- Il riconoscimento della circostanza attenuante dei "motivi di particolare valore morale o sociale" richiede una valutazione oggettiva e sociale della rilevanza del motivo: non è sufficiente la mera convinzione soggettiva o il rapporto personale tra le parti.
- La Corte di cassazione è limitata a censurare questioni di diritto e motivazione; le critiche che semplicemente contrappongono una diversa valutazione delle prove rispetto al giudice di merito sono, di regola, inammissibili salvo che non siano ricondotte ai vizi previsti dall'art. 606 c.p.p.
- In presenza di errori puramente aritmetici nella determinazione della pena, la Corte di cassazione può intervenire direttamente per rideterminare la sanzione senza rinvio, evitando nuovi giudizi di merito.
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