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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28856/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria e di un estratto di ruolo relativo a settantatré cartelle di pagamento. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto dalla CTP, che aveva ritenuto non provata la pretesa tributaria; in appello, invece, la CTR ha accolto il gravame dell’agente della riscossione, ritenendo, tra l’altro, che la difesa in giudizio dell’ente mediante avvocato del libero foro fosse regolare, che non fosse necessaria una comunicazione preventiva prima dell’iscrizione ipotecaria perché l’atto era anteriore al 2011, che le copie delle relate di notifica fossero leggibili e che la prescrizione non potesse essere dedotta in appello perché il contribuente aveva appreso delle cartelle tramite consultazione spontanea del ruolo. In Cassazione il contribuente propone cinque motivi: 1) deduce la nullità della sentenza per violazione delle norme sulla rappresentanza processuale dell’agente della riscossione, sostenendo che il patrocinio del libero foro fosse privo di valido mandato e quindi una carenza di legitimatio ad processum non sanabile; 2) denuncia la nullità della sentenza e la violazione dell’art. 6 dello Statuto del contribuente per mancata considerazione dell’obbligo di preventiva comunicazione prima dell’iscrizione ipotecaria; 3) lamenta omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 115 c.p.c. perché la CTR non aveva esaminato l’eccezione secondo cui, per sedici cartelle, l’agente non aveva prodotto alcun documento; 4) censura la violazione delle norme sulle prove documentali e sull’onere di produrre gli originali, assumendo che, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione sugli avvisi di ricevimento, il giudice avrebbe dovuto ordinare la produzione degli originali; 5) deduce omessa pronuncia sulla prescrizione quinquennale. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, rigetta il primo e dichiara inammissibili il quarto e il quinto. In particolare, riconosce che l’iscrizione ipotecaria deve essere preceduta da comunicazione preventiva e termine per le osservazioni anche per gli atti anteriori al d.l. n. 70/2011, e rileva che la CTR ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione relativa alla mancata produzione di documenti per sedici cartelle. La sentenza viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha rigettato il primo motivo, ritenendo valida la difesa dell’agente della riscossione mediante avvocato del libero foro, e ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo rispettivamente per difetto di autosufficienza e per carenza di specificità/non configurabilità dell’omissione di pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per la rappresentanza e difesa in giudizio dell’agente della riscossione nel processo tributario.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156/2015

    Richiamato insieme alle norme sulla rappresentanza dell’agente della riscossione.

  • art. 182 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la non sanabilità del difetto di mandato; la Corte non accoglie la tesi nel caso concreto sul patrocinio dell’ente.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    Usato per individuare i casi speciali in cui l’Avvocatura dello Stato può assumere il patrocinio dell’ente e per il regime della delibera motivata.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016

    Richiamati per il quadro procedurale relativo all’affidamento del patrocinio a liberi professionisti.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016

    Richiamato per i criteri generali adottati dall’ente in tema di patrocinio.

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    Norma sull’iscrizione ipotecaria esattoriale; la Corte afferma che essa deve essere preceduta da comunicazione preventiva e termine difensivo.

  • art. 6 Statuto del contribuente

    Richiamato per sostenere l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale prima dell’iscrizione ipotecaria.

  • art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    Considerato espressione di un principio generale già immanente; la sua introduzione è letta come meramente interpretativa.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato quale parametro a sostegno del diritto di partecipazione al procedimento.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato per la tutela giurisdizionale effettiva e il diritto di difesa nel procedimento tributario.

  • art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato a supporto delle garanzie difensive del contribuente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul mancato esame della mancata produzione documentale; la Corte rileva l’omessa pronuncia sul fatto dedotto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per i motivi di violazione di legge proposti dal ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato per il motivo di omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 2719 c.c.

    La copia fotostatica non autenticata deve essere specificamente disconosciuta per far valere la necessità dell’originale.

  • artt. 214 e 215 c.p.c.

    Richiamati per la disciplina del disconoscimento della scrittura e della sottoscrizione e per gli effetti sul riconoscimento della copia.

  • art. 22, commi 4 e 5, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo relativo alla produzione documentale nel processo tributario.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato quale norma sopravvenuta che incide sull’interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo.

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021 conv. in l. n. 215 del 2021

    Norma introduttiva dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, richiamata in tema di interesse ad agire.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di documenti in cassazione in relazione all’interesse ad agire.

Massime di principio

  • L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 deve essere preceduta da una comunicazione preventiva al contribuente e dalla concessione di un termine per osservazioni o pagamento; la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale opera anche per gli atti anteriori alla introduzione del comma 2-bis, che ha valore interpretativo.
  • La mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale prima dell’iscrizione ipotecaria comporta la nullità dell’atto, pur restando l’ipoteca efficace fino alla sua eventuale cancellazione giudiziale.
  • Nel processo tributario, se il contribuente deduce che per alcune cartelle l’Amministrazione non ha prodotto alcun documento a supporto della pretesa, il giudice di merito deve pronunciarsi su tale eccezione; l’omessa pronuncia integra vizio deducibile in cassazione.
  • La costituzione in giudizio dell’agente della riscossione a mezzo di avvocato del libero foro è valida quando ricorrono i presupposti normativi e convenzionali che consentono tale scelta, senza necessità di ulteriori formalità o specifiche allegazioni nel giudizio di legittimità.
  • Il disconoscimento delle copie documentali deve essere specifico e univoco; in mancanza di una precisa trascrizione dell’atto di disconoscimento, la censura in cassazione è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Nell’impugnazione dell’estratto di ruolo, l’interesse ad agire è una condizione dinamica che può essere incisa da norme sopravvenute fino alla decisione, con conseguente necessità di verificarne la persistenza nei modi consentiti dal rito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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